Liberazione anticipata per lavori pubblica utilità competenza magistrato sorveglianza (Cass. pen. Sez. I n. 25440 del 07.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di benefici penitenziari, la competenza funzionale a provvedere sull’istanza di liberazione anticipata del condannato ammesso alla sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità spetta al magistrato di sorveglianza. La regola si fonda sulla disciplina procedurale dell’art. 69-bis Ord. pen., come sostituito dal d.l. 4 luglio 2024, n. 92, conv. dalla legge 8 agosto 2024, n. 112, unica disposizione di sistema che regola l’istituto sotto il profilo procedurale e ne affida l’adozione al magistrato di sorveglianza, senza distinguere tra categorie di beneficiari. Il richiamo operato dall’art. 76 legge 24 novembre 1981, n. 689 alle norme dell’ordinamento penitenziario «in quanto compatibili» non determina un’automatica estensione della competenza al giudice che ha irrogato la pena.
Il Fatto
Il Magistrato di sorveglianza di Varese, con ordinanza del 27 marzo 2026, ha declinato la propria competenza a provvedere su una istanza di liberazione anticipata presentata da un condannato in espiazione della pena del lavoro sostitutivo di pubblica utilità, trasmettendo gli atti al GIP presso il Tribunale di Monza, che aveva emesso la sentenza.
Il giudice monzese, con ordinanza del 31 marzo 2026, ha sollevato conflitto negativo di competenza ex artt. 28 e 30 cod. proc. pen., osservando che la competenza funzionale a decidere l’istanza spetta al magistrato di sorveglianza, secondo l’orientamento consolidato della Corte di cassazione. Il conflitto è così pervenuto alla Corte di legittimità, con la stasi procedimentale derivante dal rifiuto di entrambi i giudici di prendere cognizione della domanda.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara preliminarmente ammissibile il conflitto, poiché dal duplice rifiuto dei giudici di pronunciarsi consegue una situazione di stallo superabile solo con la decisione del giudice della nomofilachia.
Nel merito, il Collegio ricostruisce l’orientamento già formatosi, secondo cui al condannato ammesso alla sanzione sostitutiva dei lavori di pubblica utilità può essere concessa la liberazione anticipata, con decisione rientrante nella competenza funzionale del magistrato di sorveglianza. Vengono richiamati, tra gli altri, Sez. I n. 6218 del 16.01.2026 e Sez. I n. 10302 del 10.01.2025.
La Corte intende dare continuità a tale indirizzo, ravvisandone la solida base testuale nell’art. 69-bis Ord. pen., come sostituito dal d.l. n. 92 del 2024, convertito dalla legge n. 112 del 2024, in epoca successiva all’entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022. Si tratta dell’unica disposizione che regola l’istituto della liberazione anticipata sotto l’aspetto procedurale e ha portata generale, non contenendo alcun distinguo tra le diverse categorie di possibili beneficiari.
La disposizione prevede espressamente, al comma 4, che il provvedimento che concede o nega il riconoscimento del beneficio è adottato dal magistrato di sorveglianza, e, al comma 5, che avverso l’ordinanza il difensore, l’interessato e il pubblico ministero possono proporre reclamo al tribunale di sorveglianza competente per territorio.
La disciplina così delineata non lascia spazio a soluzioni interpretative alternative: eventuali esigenze sistematiche non possono recedere innanzi al dato testuale ed inequivoco. Il conflitto va pertanto risolto dichiarando la competenza del Magistrato di sorveglianza di Varese, cui gli atti vengono trasmessi, con comunicazione dell’estratto ai giudici in conflitto e al pubblico ministero ai sensi dell’art. 32, comma 2, cod. proc. pen.
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Nota della Redazione
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