Lavoro di pubblica utilità: età e gravità non sono preclusioni automatiche (Cass. pen. Sez. III n. 31845 del 24.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il diniego della sostituzione della pena detentiva breve con il lavoro di pubblica utilità non può fondarsi sulla sola gravità oggettiva del reato, né sull’età avanzata del condannato. La gravità della condotta e il radicamento dell’elemento soggettivo rilevano quali elementi ostativi soltanto se il giudice espliciti la ragione per cui la sanzione sostitutiva risulterebbe inefficace sul piano rieducativo. I fondati motivi di ritenere inadempiute le prescrizioni, previsti dall’art. 58, comma 1, ultimo periodo, legge n. 689 del 1981, devono trovare fondamento obiettivo in un atteggiamento del condannato sintomatico di proclività a delinquere, non in fattori personali bilanciati in astratto. L’art. 95 d.lgs. n. 150 del 2022 consente di formulare l’istanza di sostituzione per la prima volta con i motivi di appello avverso la sentenza di primo grado.

Il Fatto

La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 20 maggio 2024, confermava parzialmente la condanna pronunciata in primo grado nei confronti di un titolare di ditta individuale per tre fattispecie di violazione della normativa fiscale, unificate sotto il vincolo della continuazione: dichiarazione di elementi passivi inesistenti, utilizzo di fatture per operazioni inesistenti ed emissione di fatture per operazioni inesistenti. La rideterminazione dell’aumento per la continuazione portava la pena complessiva ad anni 1 e mesi 10 di reclusione.

Il condannato ricorreva per cassazione articolando cinque motivi, tra cui l’inutilizzabilità del processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza e dei verbali dell’Inps, la manifesta illogicità della motivazione e il mancato accoglimento della richiesta di sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità.

La Motivazione della Corte

I primi motivi sono infondati. Il processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza costituisce documento rappresentativo di atto irripetibile compiuto in sede investigativa e può essere acquisito al fascicolo del dibattimento. Quanto all’art. 220 disp. att. cod. proc. pen., la sua violazione non comporta automaticamente l’inutilizzabilità dei risultati probatori acquisiti nell’attività di vigilanza, occorrendo che la sanzione sia autonomamente prevista dalle norme cui la disposizione rimanda e che l’interessato la indichi specificamente.

Le censure sulla valutazione delle prove sono parimenti infondate. La Corte territoriale ha fondato il giudizio non su presunzioni tributarie, ma su elementi logici concludenti: l’inadeguatezza della struttura aziendale rispetto ai dipendenti dichiarati, la genericità delle allegazioni sui terreni e l’inverosimiglianza della tesi difensiva sui rapporti commerciali con l’estero. Si tratta di profili di fatto, non riesaminabili in sede di legittimità.

È inammissibile il motivo sulla stesura della sentenza d’appello per rinvio a quella di primo grado. La tecnica del rinvio è legittima quando il quadro argomentativo fornisce giustificazione propria e si confronta con le deduzioni difensive; grava sul ricorrente l’onere di indicare i punti dell’atto di appello non valutati, onere non assolto.

È invece fondato il quinto motivo. La Corte d’appello ha negato il lavoro di pubblica utilità sulla base della gravità della vicenda e dell’età avanzata del condannato. Il primo criterio è logicamente contraddittorio con la scelta di irrogare la pena minima per il reato più grave. Quanto all’età, i motivi ostativi devono radicarsi in un atteggiamento sintomatico di proclività a delinquere, non in fattori personali: escludere in principio il beneficio per l’età, un’infermità o la scarsa scolarizzazione introdurrebbe condizioni ostative non previste dal legislatore.

La Corte ha rilevato infine l’estinzione per prescrizione del reato di emissione di fatture, già maturata prima della sentenza d’appello, annullando senza rinvio sul punto ed espungendo la relativa pena. Per i restanti reati la prescrizione è maturata dopo la pronuncia d’appello, divenuta definitiva quanto alla responsabilità non investita dall’accoglimento.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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