Messa alla prova e impossibilità di risarcire il danno erariale (Cass. pen. Sez. III n. 31846 del 24.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato adulto, il risarcimento del danno cagionato costituisce una finalità del programma di trattamento predisposto d’intesa con l’UEPE e non un presupposto di ammissione al beneficio. Il art. 168-bis cod. pen., richiamato dall’art. 464-bis cod. proc. pen., richiede il ristoro del danno in quanto possibile, sicché l’accertata condizione di impossibilità economica dell’imputato non preclude l’ammissibilità della prova né l’esito estintivo del reato al positivo superamento della stessa. La previsione, per il reato contestato, della confisca del profitto in caso di condanna o di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. è estranea alla fattispecie e non introduce un presupposto di restituzione anticipata del profitto. Il giudizio di ammissione resta espressione di discrezionalità del giudice del merito, insindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato.
Il Fatto
Il Tribunale di Cremona, con sentenza del 25 novembre 2024 resa ai sensi dell’art. 464-septies cod. proc. pen., ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di un imputato del reato di cui all’art. 5 del dlgs n. 74 del 2000, commesso, in qualità di legale rappresentante di una società, mediante omessa presentazione della dichiarazione dei redditi per gli anni di imposta 2016 e 2017, con sottrazione al pagamento dell’imposta sui redditi e dell’IVA per importi superiori alle soglie di punibilità.
L’imputato era stato ammesso alla messa alla prova con ordinanza del 19 giugno 2023, contestualmente alla sospensione del procedimento, e aveva positivamente svolto i lavori di pubblica utilità previsti nel programma predisposto dal competente UEPE. Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia ha impugnato la sentenza, assumendo di non essere stato informato dell’ordinanza di ammissione e censurando il mancato accertamento della possibilità economica di restituire le imposte evase, nonché la dedotta irrilevanza, nel caso concreto, della confisca del profitto.
La Motivazione della Corte
La Corte ha anzitutto confermato l’astratta ammissibilità del ricorso. Il Procuratore generale presso la Corte di appello è legittimato a impugnare per cassazione l’ordinanza di ammissione alla prova, se ritualmente comunicatagli; in caso di omessa comunicazione, può impugnare quest’ultima unitamente alla sentenza di estinzione del reato. Richiamando le Sezioni Unite n. 14840 del 2023, la Corte ha rilevato che nella specie l’ordinanza non risultava comunicata al ricorrente, rendendo ammissibile l’impugnazione.
Nel merito il ricorso è stato giudicato infondato. Secondo la giurisprudenza richiamata — Sez. VI n. 37346 del 2022, Sez. V n. 7983 del 2016, Sez. III n. 23934 del 2024 — l’ammissione è subordinata a un giudizio prognostico del giudice del merito, condotto sui parametri dell’art. 133 cod. pen., insindacabile in cassazione se sorretto da adeguata motivazione. Il giudizio sull’adeguatezza del programma deve tener conto dell’idoneità del piano al reinserimento sociale e della sua corrispondenza alle condizioni di vita dell’imputato, con un risarcimento che, ove possibile, corrisponda al pregiudizio arrecato o esprima comunque il massimo sforzo sostenibile in base alle condizioni economiche verificabili dal giudice ex art. 464-bis, comma 5, cod. proc. pen.
La Corte ha rilevato che il Tribunale aveva accertato la condizione di insolvenza della società (dichiarata fallita) e l’impossidenza dell’imputato, adeguatamente documentata: elementi che rendevano irrilevante, ai fini dell’ammissione, il mancato integrale ristoro del danno erariale. Il risarcimento, ha precisato la Corte, non è presupposto della prova ma finalità delle condotte previste dal programma.
Quanto alla confisca, la Corte l’ha ritenuta argomento estraneo alla fattispecie, non versandosi né in una sentenza di condanna né in una sentenza di applicazione di pena. Ha inoltre escluso che, per i reati tributari, la restituzione, anche parziale, del profitto illecito costituisca presupposto essenziale dell’efficacia risocializzante della prova. Infine, ha ritenuto non convincente la contestazione circa l’affidabilità delle dichiarazioni reddituali relative agli anni di imposta 2021 e 2022, avanzata dal ricorrente in base alla sola natura tributaria dei reati. Il ricorso è stato quindi rigettato.
Nota della Redazione
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