Deposito della motivazione oltre il termine e giorno festivo: appello tardivo (Cass. pen. Sez. II n. 10306 del 13.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza il cui termine di deposito della motivazione, indicato nel dispositivo, venga a scadere in un giorno festivo è tempestivamente depositata nel giorno immediatamente successivo alla festività. In tal caso non sussiste alcun obbligo di notificazione o comunicazione dell’avviso di deposito, dovuto esclusivamente per la sentenza depositata oltre il termine espressamente indicato in dispositivo. Ne consegue che l’imputato non ha diritto a ricevere tale avviso né informazioni sul termine riservato per il deposito, e il termine per impugnare decorre dalla data del deposito tempestivo, con la conseguenza che l’appello proposto oltre la scadenza è inammissibile.
Il Fatto
Il Tribunale di Bologna, con sentenza emessa il 22 novembre 2023, ha condannato l’imputato alla pena di un anno di reclusione e 600,00 euro di multa per truffa e ricettazione, riservando il deposito della motivazione nel termine di sessanta giorni dalla lettura del dispositivo. La motivazione è stata depositata il 22 gennaio 2024.
L’imputato ha proposto appello il 23 settembre 2024. La Corte di Appello di Perugia, con ordinanza del 26 settembre 2024, ha dichiarato l’appello inammissibile perché tardivo. Avverso tale ordinanza il difensore ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione dell’art. 172 cod. proc. pen. e mancanza di motivazione sul tardivo deposito e sull’omesso avviso ex art. 544, comma terzo, cod. proc. pen.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato. La Corte territoriale aveva correttamente valutato la tardività dell’atto di appello: il Tribunale aveva riservato il deposito della motivazione nel termine di sessanta giorni dalla lettura del dispositivo del 22 novembre 2023; la motivazione era stata depositata il 22 gennaio 2024; l’appello era stato depositato il 22 settembre 2024.
Il punto decisivo è il computo del termine. La Corte ha richiamato il principio delle Sezioni Unite n. 155 del 2011, secondo cui la sentenza il cui termine di deposito scade in giorno festivo è tempestivamente depositata il giorno immediatamente successivo, senza necessità di notificazione dell’avviso di deposito, dovuto solo per il deposito oltre il termine indicato in dispositivo. Negli stessi termini ha richiamato Sez. IV n. 51325 del 2018 e Sez. II n. 41 del 2024.
Nel caso concreto, il termine di sessanta giorni scadeva domenica 21 gennaio 2024; la motivazione è stata depositata il lunedì successivo, 22 gennaio 2024, ed è dunque tempestiva. Da ciò l’irrilevanza del riferimento all’avviso di deposito, che non andava effettuato, e la manifesta infondatezza delle censure sulla mancata risposta all’istanza con cui la difesa aveva chiesto di conoscere il termine riservato per il deposito e sulla omessa comunicazione dell’avviso: l’imputato non aveva alcun diritto a tali informazioni.
Il termine di 45 giorni per proporre appello, decorrente dal 22 gennaio 2024 e aumentato di 15 giorni ex art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen., scadeva il 22 marzo 2024. L’appello depositato il 22 settembre 2024 è quindi tardivo, coerentemente con la valutazione della Corte territoriale. All’inammissibilità è conseguita la condanna alle spese processuali e al pagamento di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle Ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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