Lieve entità e dato ponderale non dirimente nel concorso di sostanze (Cass. pen. Sez. VI n. 31858 del 24.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
La fattispecie di lieve entità di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 richiede una valutazione globale di tutti gli indici che connotano il fatto, non essendo il solo dato ponderale dirimente ai fini della sua esclusione. La detenzione, nel medesimo contesto, di sostanze stupefacenti tabellarmente eterogenee, ove qualificabile nel suo complesso come fatto lieve, integra un unico reato e non una pluralità di reati in concorso. Il giudice di merito deve motivare il percorso valutativo, dando conto degli aspetti normativamente rilevanti e delle ragioni della eventuale prevalenza riservata ad alcuno di essi.

Il Fatto

La Corte d’appello di Firenze aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado, con rito abbreviato, nei confronti del ricorrente per i reati di cui agli art. 73, comma 4, e art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, per la detenzione di marijuana e hashish rinvenute in un unico contesto.

Il difensore ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e difetto di motivazione: il fatto contestato al capo principale avrebbe dovuto essere ricondotto alla fattispecie lieve, valorizzando elementi quali l’assenza di professionalità nello spaccio, l’inesistenza di organizzazione, l’incensuratezza, la regolare presenza sul territorio e l’occupazione lavorativa. Errata sarebbe la motivazione che aveva escluso la lieve entità sul solo rilievo quantitativo, richiamando i parametri della sentenza n. 45061/2022.

La Motivazione della Corte

La Sesta Sezione accoglie il ricorso e ribadisce che l’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 configura un’unica figura di reato, alternativamente integrata dalla consumazione di una delle condotte tipizzate, quale che sia la classificazione tabellare dello stupefacente. Ne deriva che la detenzione, nel medesimo contesto, di sostanze tabellarmente eterogenee, ove complessivamente qualificabile come fatto lieve, integra un unico reato e non una pluralità di reati in concorso, secondo il principio delle Sezioni Unite n. 51063 del 27.09.2018, Murolo.

La Corte richiama l’insegnamento delle Sezioni Unite: ai fini dell’applicazione della fattispecie è necessaria una valutazione globale di tutti gli indici che determinano il profilo tipico del fatto di lieve entità. È possibile che uno di essi assuma valore assorbente, ma ciò deve costituire l’approdo della valutazione complessiva e non il suo presupposto. Il percorso valutativo deve riflettersi nella motivazione: il giudice deve dimostrare di avere vagliato tutti gli aspetti normativamente rilevanti e spiegare le ragioni della prevalenza riservata ad alcuni di essi, dando conto dei motivi per cui il singolo dato ostativo non può ritenersi bilanciato da elementi di segno opposto.

La Corte di appello non ha fatto corretta applicazione di tali principi, escludendo la lieve entità perché il quantitativo complessivamente rinvenuto eccedeva i limiti desumibili dalla sentenza n. 45061/2022. La Sezione osserva che tale pronuncia ha fornito una semplice rilevazione statistica delle decisioni che hanno applicato il comma 5, dalla quale emerge che la detenzione di gr. 174,83 di hashish e 50,12 di marijuana (42,06 gr. di principio attivo) è compatibile con i limiti massimi entro cui è stata riconosciuta la lieve entità.

In ogni caso, a prescindere dai dati statistici, il dato ponderale non è di per sé dirimente ai fini dell’esclusione della lieve entità, né a tale esclusione può condurre la detenzione, nel medesimo contesto, di sostanze tabellarmente distinte. La sentenza impugnata non ha esaminato alcun altro elemento oltre al quantitativo sequestrato, omettendo di valutare se l’attività di spaccio potesse essere ricondotta al comma 5, configurabile nelle ipotesi di cosiddetto “piccolo spaccio”, caratterizzato da minore portata dell’attività dello spacciatore e dei suoi eventuali complici, ridotta circolazione di merce e denaro, guadagni limitati, e comprendente anche la detenzione di una provvista per la vendita che non dia luogo a prolungata attività rivolta a un numero indiscriminato di soggetti (Sez. VI n. 15642 del 27.01.2015, Driouech).

La Corte rileva inoltre che non sono motivate le ragioni per cui il ricorrente, trovato in possesso di diverse sostanze, relativamente alla detenzione di eroina sia stato considerato un “piccolo spacciatore”, mentre per la detenzione di hashish e marijuana sia stato qualificato diversamente. La sentenza è pertanto annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Firenze.

Nota della Redazione

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