Corruzione propria richiede atto contrario ai doveri d’ufficio (Cass. pen. Sez. VI n. 31857 del 24.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Lo stabile asservimento del pubblico ufficiale agli interessi personali del privato configura un unico reato di corruzione propria, in cui è assorbita la fattispecie di cui all’art. 318 cod. pen., ma solo a condizione che la presa in carico dell’interesse del corruttore si traduca nel compimento concreto di uno specifico atto contrario ai doveri d’ufficio. Non è sufficiente, a tal fine, la semplice intenzione del pubblico agente di comportarsi in modo infedele, né la sua disponibilità a farlo ove se ne presenti l’occasione. La corrispettività tra atto antidoveroso e utilità data o promessa deve essere provata con riferimento a un atto determinato, non potendosi desumere dal solo contesto di reciproca disponibilità. In difetto, i fatti vanno riqualificati ai sensi dell’art. 318 cod. pen. e, ove maturata, dichiarati estinti per prescrizione con la disciplina vigente al momento del commesso reato.

Il Fatto

La Corte d’appello di Napoli confermava la condanna di quattro imputati per il delitto di corruzione per atti contrari ai doveri d’ufficio, dichiarando invece estinto per prescrizione il reato di rivelazione di segreto d’ufficio. Secondo i giudici di merito, un sottufficiale della Guardia di finanza e un impiegato con pregresse esperienze in Prefettura avevano messo a disposizione di due imprenditori le proprie funzioni, rivelando notizie riservate apprese per ragioni istituzionali. In cambio, avevano ottenuto l’assunzione di stretti congiunti presso l’istituto di vigilanza degli imprenditori e il pagamento degli stipendi, in un periodo in cui la società versava in stato di dissesto. Tutti gli imputati ricorrevano per cassazione, deducendo l’inutilizzabilità di dichiarazioni predibattimentali, vizi di motivazione, errori di qualificazione giuridica e l’intervenuta prescrizione.

La Motivazione della Corte

La Cassazione affronta in via centrale il tema della qualificazione della condotta. Richiamando la propria giurisprudenza, la Corte ribadisce che lo stabile asservimento del pubblico ufficiale a interessi privati integra un unico reato di cui all’art. 319 cod. pen., assorbente la meno grave fattispecie dell’art. 318 cod. pen. Tuttavia, perché ciò avvenga, occorre che la presa in carico dell’interesse del privato si traduca nel compimento concreto di uno specifico atto contrario ai doveri d’ufficio. Non basta la disponibilità, né la generica intenzione.

La Corte passa in rassegna le condotte ascritte al sottufficiale. Il pronto incontro in albergo con l’imprenditore è sintomatico di pregiudiziale disponibilità, ma questa, da sola, integra al più la corruzione per l’esercizio della funzione. La rivelazione delle “manovre” in Prefettura emerge solo da dichiarazioni predibattimentali del coimputato, inutilizzabili verso gli altri. Le rassicurazioni e i suggerimenti sulle risposte da rendere alla polizia giudiziaria risultano compatibili con un conforto tecnico di natura amicale. Quanto alla notizia dell’archiviazione, la Corte rileva un travisamento del dato probatorio: il provvedimento riguardava lo stesso sottufficiale, non l’imprenditore.

Sulla mancata astensione dalle indagini per l’interdittiva antimafia, la Corte individua il fondamento normativo del dovere non nei soli principi dell’art. 97 Cost., ma nell’art. 1348 d.lgs. n. 66/2010, nell’art. 722 d.P.R. n. 90/2010 e nell’art. 7 d.P.R. n. 62/2013. Due ostacoli impediscono però il giudizio di colpevolezza: la contestazione formale non riguardava l’astensione in sé, e la sentenza non chiarisce quale attività istituzionale sia stata effettivamente svolta, se compiti puramente ricognitivi e non condizionabili.

Analoghe conclusioni valgono per il secondo episodio corruttivo. La Corte esclude che l’atto oggetto del mercimonio debba appartenere formalmente all’ufficio del corrotto, essendo sufficiente la sua sfera di influenza. Nel caso concreto, però, manca la dimostrazione di una relazione sinallagmatica tra la consegna dell’esposto e le utilità rese ai congiunti. Di qui la riqualificazione dei fatti ai sensi dell’art. 318 cod. pen. e l’annullamento senza rinvio per prescrizione, con conferma della condanna al risarcimento verso la parte civile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *