Continuazione tra reati associativi e reati-fine: no all’automatismo (Cass. pen. Sez. 5 n. 14943 del 24.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di applicazione della disciplina del reato continuato in fase esecutiva, l’unicità del disegno criminoso non può identificarsi con la generale inclinazione a commettere reati, né con l’abitualità o la recidiva nel reato, ma postula che l’agente si sia previamente rappresentato e abbia unitariamente deliberato una serie di condotte criminose, già insieme presenti alla sua mente nelle linee essenziali. La mera comune contestazione dell’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. non è sufficiente a radicare la continuazione tra il reato associativo e i reati-fine, occorrendo la verifica puntuale che questi ultimi siano stati programmati al momento della determinazione a fare ingresso nel sodalizio. L’onere di provare positivamente l’unitaria ideazione grava sulla parte che invoca la continuazione; il giudice del rinvio, investito di pieni poteri di cognizione, non è vincolato all’esame dei soli punti indicati nella sentenza di annullamento e può rivalutare il compendio probatorio, purché non ripeta il percorso logico censurato e motivi adeguatamente sui punti sottoposti al suo esame.
Il Fatto
Il Tribunale di Milano, quale Giudice dell’esecuzione, in sede di rinvio conseguente all’annullamento pronunciato dalla prima sezione penale, rigettava la richiesta di applicazione del vincolo della continuazione tra quattro distinte condanne riportate dal condannato per delitti commessi tra il 1992 e il 2013. Il giudice dell’esecuzione, in particolare, escludeva la sussistenza di un unico disegno criminoso valorizzando la distanza temporale tra gli addebiti, la disomogeneità delle violazioni e l’assenza di elementi sintomatici di una preventiva deliberazione. Avverso tale ordinanza il condannato proponeva ricorso per cassazione, deducendo, tra l’altro, la mancata verifica della continuità tra l’associazione finalizzata al narcotraffico del 1992 e quella di tipo mafioso del 2007-2008, nonché tra i reati associativi e i successivi delitti commessi durante la latitanza.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente ricostruito il contenuto del vincolo di rinvio, rilevando come la sentenza rescindente avesse richiesto una valutazione individualizzata degli indici rivelatori del medesimo disegno criminoso, con specifico riferimento alla posizione del condannato. Ha poi ricordato che il giudice del rinvio è investito di pieni poteri di cognizione e, salvi i limiti del giudicato interno, può accedere alla piena rivalutazione del compendio probatorio, senza essere vincolato all’esame dei soli punti indicati nella sentenza di annullamento, ma non può ripetere il percorso logico già censurato.
Quanto al primo motivo, la Corte ha ritenuto infondata la tesi difensiva incentrata sul recupero della contestualizzazione mafiosa della vicenda del 1992, evidenziando come il processo c.d. ‘Ponente’ avesse negato l’esistenza di un’associazione di tipo mafioso e ne avesse escluso l’appartenenza del ricorrente, definitivamente assolto da tale delitto. Ha altresì escluso che la mera fama criminale o il riferimento a massime giurisprudenziali possano supplire alla mancanza di indizi temporali, modali e geografici idonei a concretizzare l’unità deliberativa, precisando che la continuazione non è configurabile sulla base della sola affermazione di una “immanente mafiosità” del soggetto.
Con riguardo agli altri due motivi, la Corte ha richiamato il consolidato principio secondo cui l’identità del disegno criminoso postula che l’agente si sia previamente rappresentato e abbia unitariamente deliberato una serie di condotte criminose, mentre non coincide con il programma di vita delinquenziale del reo, che esprime una generale propensione alla devianza. Ha quindi affermato che la ricaduta nel reato e l’abitualità a delinquere non devono essere confuse con gli elementi distintivi della continuazione, caratterizzata dall’unità di ideazione abbracciante i diversi reati commessi. La Corte ha infine precisato che la continuazione non è esclusa in astratto da un notevole lasso di tempo tra gli episodi, purché emerga da dati positivi l’appartenenza dei fatti a un’unica matrice ideativa, la cui prova grava sulla parte che invochi il beneficio.
Alla luce di tali coordinate ermeneutiche, la Corte ha ritenuto che l’ordinanza impugnata abbia fatto corretta applicazione dei principi, avendo il Giudice dell’esecuzione congruamente motivato il diniego della continuazione sulla base dell’eterogeneità delle condotte, della disomogeneità spazio-temporale e dell’inverosimiglianza della prospettazione difensiva. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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