Revoca patrocinio spese Stato ricorso cassazione inammissibile (Cass. pen. Sez. IV n. 31876 del 24.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione proposto avverso il provvedimento di revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato è inammissibile, perché tale atto è espressamente impugnabile con il reclamo di cui all’art. 99 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 davanti allo stesso ufficio giudiziario che lo ha emesso. Può qualificarsi provvedimento abnorme solo l’atto non riconducibile ad alcuno degli schemi processuali e, per la sua non prevedibilità, non impugnabile. È inammissibile l’impugnazione proposta con un mezzo di gravame diverso da quello prescritto quando dall’esame dell’atto emerga che la parte abbia intenzionalmente interposto il mezzo non consentito dalla legge.
Il Fatto
Il Tribunale di Vallo della Lucania, con decreto del 14/01/2025, ha revocato il provvedimento con cui la ricorrente era stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato, rilevando che la richiedente era assistita da più di un difensore.
Avverso quel decreto la ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione degli artt. 76, 91 e 112 d.P.R. n. 115/2002. Assume che il giudice avrebbe omesso di verificare come la richiesta di ammissione contenesse l’espressa revoca della nomina di ogni difensore diverso da quello munito di mandato nel procedimento. La ricorrente dichiara di aver scelto la via del ricorso immediato per cassazione ritenendo l’atto affetto da abnormità.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto la questione della dedotta abnormità, che la ricorrente pone a fondamento della scelta del rimedio. La Corte esclude che possa decretarsi l’ammissibilità del ricorso per atto abnorme avverso un provvedimento che è invece impugnabile.
Il ragionamento muove dalla nozione di provvedimento abnorme: è tale soltanto l’atto non riconducibile ad alcuno degli schemi disciplinati dal sistema processuale e che, proprio per la sua non prevedibilità, non può rientrare fra gli atti impugnabili. La categoria presuppone dunque l’assenza di un rimedio tipico.
Nel caso della revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, quando il giudice ritenga di disporla in assenza delle condizioni di legge, il sistema prevede invece espressamente il reclamo di cui all’art. 99 d.P.R. n. 115/2002, da proporsi davanti allo stesso ufficio giudiziario nell’ambito del quale il provvedimento è stato emesso. Esiste quindi un rimedio tipico, che esclude in radice la configurabilità dell’abnormità.
La Corte rileva inoltre che la ricorrente ha scientemente proposto il ricorso per cassazione, avendo chiaramente manifestato l’intento di dedurre l’abnormità del provvedimento. Trova così applicazione il principio, richiamato dalla Sez. 4 n. 1441 del 2023 e dalla Sez. 3 n. 1589 del 2020, secondo cui è inammissibile l’impugnazione proposta con un mezzo di gravame diverso da quello prescritto quando dall’esame dell’atto emerga che la parte abbia intenzionalmente interposto il mezzo non consentito dalla legge.
All’inammissibilità consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. Non sussistono elementi per ritenere che la ricorrente abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; a norma dell’art. 616 cod. proc. pen. segue pertanto l’onere del versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, determinata in euro 3.000,00.
Nota della Redazione
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