Diffamazione social e critica necessitano verità del fatto storico (Cass. pen. Sez. 7 n. 4866 del 06.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di diffamazione, l’esimente dell’esercizio del diritto di critica non può prescindere dal requisito della verità del fatto storico, ove tale fatto sia posto a fondamento della elaborazione critica. La critica postula, difatti, fatti che la giustifichino e, normalmente, un contenuto di veridicità limitato alla oggettiva esistenza dei dati assunti a base delle opinioni e delle valutazioni espresse. Per la configurabilità del reato di cui all’art. 595 cod. pen. non si richiede l’animus iniurandi vel diffamandi, essendo sufficiente il dolo generico, che può assumere anche la forma del dolo eventuale. È sufficiente, infatti, che l’agente faccia consapevolmente uso di parole ed espressioni socialmente interpretabili come offensive, senza un diretto riferimento alle intenzioni dell’agente medesimo.

Il Fatto

Il ricorrente proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Potenza che ne aveva confermato la condanna, anche agli effetti civili, per il delitto aggravato di diffamazione. La vicenda traeva origine dalla pubblicazione di un post, ritenuto lesivo della reputazione della persona offesa, il quale la collocava, senza alcun elemento che deponesse in tal senso, tra i soggetti contigui alla mafia.

Avverso tale decisione, il ricorrente articolava tre motivi di impugnazione, con i quali denunciava la violazione dell’art. 595 cod. pen. e il vizio di motivazione in relazione alla portata offensiva dell’espressione e alla sua continenza, la violazione dell’art. 51 cod. pen. in relazione all’art. 21 Cost. per la mancata applicazione dell’esimente del diritto di critica, nonché il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione, nel valutare il primo e il secondo motivo di ricorso, ha rilevato come la sentenza impugnata e quella di primo grado avessero chiarito in maniera congrua e logica le ragioni per cui il post doveva ritenersi offensivo. Il riferimento alla contiguità mafiosa, privo di alcun elemento a sostegno, integrava un accostamento indubbiamente lesivo della reputazione. Tali motivi sono stati, pertanto, ritenuti manifestamente infondati.

Richiamando la giurisprudenza di legittimità, la Corte ha ribadito che, ai fini dell’applicazione dell’esimente del diritto di critica, non può prescindersi dal requisito della verità del fatto storico ove tale fatto sia posto a fondamento della elaborazione critica. La critica, infatti, postula fatti che la giustifichino e, normalmente, un contenuto di veridicità limitato alla oggettiva esistenza dei dati assunti a base delle opinioni espresse. La Corte ha citato, sul punto, Sez. 5, n. 8721 del 2018, Sez. 1, n. 40930 del 2013 e Sez. 5, n. 12180 del 2019.

Quanto al terzo motivo, concernente l’elemento soggettivo, la Corte ne ha rilevato la manifesta infondatezza e la natura versata in fatto. Il ricorrente aveva perorato in sede di legittimità un’alternativa ricostruzione del fatto e una diversa valutazione del compendio probatorio, attività non consentita in tale sede. La Corte ha precisato che, per la configurabilità del delitto di diffamazione, non è richiesto l’animus iniurandi vel diffamandi, essendo sufficiente il dolo generico, anche nella forma del dolo eventuale, come costantemente affermato da Sez. 5, n. 4364 del 2013 e Sez. 5, n. 8419 del 2014.

La Corte ha, inoltre, osservato come l’atto di appello non avesse ritualmente devoluto il tema dell’elemento soggettivo, essendosi affidato a una prospettazione assertiva e, dunque, inammissibile per difetto di specificità ai sensi degli artt. 581 e 591 cod. proc. pen. La manifesta inammissibilità del ricorso ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, ravvisandosi profili di colpa, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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