Inammissibile il ricorso che chiede una rilettura delle prove (Cass. pen. Sez. VII n. 32103 del 26.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per difetto di specificità e per estraneità al giudizio di legittimità, il ricorso per cassazione che reiteri doglianze già proposte in appello, articolandosi esclusivamente su una diversa ricostruzione del fatto e sull’interpretazione del materiale probatorio. Resta estraneo ai poteri della Corte di cassazione il compito di rileggere gli elementi probatori posti a fondamento della decisione o di adottare autonomi parametri di valutazione. Parimenti inammissibile è la censura che miri a una nuova valutazione della congruità della pena, quando la determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da motivazione adeguata, rientrando la graduazione della pena nella discrezionalità del giudice di merito, esercitata ai sensi degli artt. 132 e 133 cod. pen.
Il Fatto
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d’appello di Firenze del 12/12/2024, con la quale è stata confermata la sua penale responsabilità per il reato di cui all’art. 640 cod. pen. Deduce, con il primo motivo, il vizio di cui all’art. 606, lett. b) e d) cod. proc. pen., contestando la sussistenza degli elementi costitutivi del reato e l’attendibilità della persona offesa.
Con il secondo motivo lamenta la violazione della medesima disposizione in relazione alla dosimetria della pena e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. La questione giunge in Cassazione perché il ricorrente chiede una rivalutazione del compendio probatorio e un nuovo esame del trattamento sanzionatorio.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva anzitutto che il primo motivo non è consentito in sede di legittimità. Esso è reiterativo di doglianze già espresse in appello e affrontate dalla Corte territoriale in termini precisi e concludenti. Il ricorso è articolato esclusivamente in fatto e, quindi, proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità.
Il Collegio ribadisce che restano estranei ai poteri della Cassazione la rilettura degli elementi probatori e l’adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti. A sostegno richiama un consolidato orientamento, citando Sez. 3 n. 18521 del 2018, Sez. 5 n. 15041 del 2018, Sez. 4 n. 1219 del 2017 e Sez. 5 n. 48050 del 2019.
Quanto al merito della motivazione, la Corte d’appello ha indicato gli elementi idonei a dimostrare la penale responsabilità, valorizzando l’identità della firma apposta al momento del rilascio della postepay e quella apposta in sede di identificazione, oltre alle caratteristiche delle numerazioni e utenze cellulari utilizzate. Tale ricostruzione è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede.
Anche il secondo motivo è giudicato generico e reiterativo, per l’assenza di confronto con la congrua motivazione della Corte territoriale, priva di vizi e di violazioni di legge. La graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi degli artt. 132 e 133 cod. pen.: è pertanto inammissibile la censura che miri a una nuova valutazione della congruità della pena, salvo il caso di mero arbitrio o di ragionamento illogico. Richiama Sez. 2 n. 17347 del 2021, Sez. 3 n. 6877 del 2016, Sez. 5 n. 5582 del 2013 e Sez. 3 n. 1182 del 2007.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.