Ricorsi reiterativi inammissibili per motivi già dedotti in appello (Cass. pen. Sez. 7 n. 4786 del 05.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che riproponga doglianze già dedotte in appello e ivi puntualmente disattese con argomentazioni esaurienti e prive di vizi logici, risolvendosi in una mera proposta di lettura alternativa del merito. La Corte di cassazione non può sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di giudizio. È altresì inammissibile la censura che miri a una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico.
Il Fatto
La Corte di Appello di Bologna aveva confermato la sentenza di primo grado con cui due imputati erano stati ritenuti responsabili di truffa aggravata ai sensi degli artt. 110, 640, 61, n. 5 e 7 cod. pen.. Gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, articolando cinque motivi di doglianza avverso la sentenza di secondo grado.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato i motivi di ricorso, ritenendoli tutti non consentiti perché meramente reiterativi di doglianze già dedotte in appello e ivi puntualmente disattese con argomentazioni esaurienti e prive di vizi logici. In particolare, i primi due motivi, riguardanti il travisamento delle prove e la mancata identificazione degli autori, proponevano una diversa lettura dei dati processuali non consentita in sede di legittimità.
La Suprema Corte ha precisato che esiste una preclusione a sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, nonché a saggiare la tenuta logica della pronuncia mediante un raffronto con modelli di ragionamento mutuati dall’esterno, richiamando il principio delle Sezioni Unite n. 12 del 2000.
Quanto agli ultimi tre motivi, relativi all’erronea applicazione della circostanza aggravante, all’omessa applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, la Corte li ha ritenuti manifestamente infondati, considerata la correttezza e logicità delle argomentazioni del giudice di merito in materia di trattamento sanzionatorio.
Conseguentemente, la Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 61 c.p. – Circostanze aggravanti comuni
- Art. 110 c.p. – Pena per coloro che concorrono nel reato
- Art. 131-bis c.p. – Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto
- Art. 640 c.p. – Truffa