Prescrizione e ricorso generico: onere di specificità a pena di inammissibilità (Cass. pen. Sez. VII n. 32106 del 26.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorrente che deduca l’omesso rilievo officioso della prescrizione del reato deve fornire una compiuta rappresentazione della sequela procedimentale e dimostrare l’intervenuta maturazione del termine di legge. La prescrizione non è il frutto del mero computo aritmetico del termine sul calendario, ma implica la risoluzione di plurime questioni di diritto e di fatto, che devono essere specificamente affrontate dall’interessato a pena di inammissibilità, secondo quanto disposto dall’art. 581 cod. proc. pen. È inammissibile, perché non consentito in sede di legittimità, il motivo che contesti il vizio di motivazione sollecitando una rilettura degli elementi probatori o l’adozione di nuovi parametri di ricostruzione dei fatti. La doglianza sul trattamento sanzionatorio e sulla mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., se generica e non confrontata con la motivazione di appello, non supera il vaglio di ammissibilità.
Il Fatto
Il ricorrente è stato condannato in secondo grado dalla Corte d’appello di Trieste per il delitto di cui all’art. 640 cod. pen., contestato ai capi 6) e 7) della sentenza impugnata, con condotte commesse nell’anno 2018. Propone ricorso per cassazione articolando tre motivi: violazione di legge per la mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione maturata; vizio di motivazione sulla penale responsabilità; censure sul trattamento sanzionatorio, con riferimento alla mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina separatamente i motivi e ne rileva la complessiva inammissibilità. Quanto al primo, il ricorrente contesta la mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione in relazione all’art. 640 cod. pen., ma la doglianza è totalmente generica: non si confronta con le condotte oggetto di contestazione né con la data di commissione delle stesse, fissata nell’anno 2018, e non tiene conto del termine di prescrizione da individuare nella misura di anni sette e mesi sei.
La premessa difensiva, con cui si contesta l’omesso rilievo officioso da parte del giudice di merito, è priva dei requisiti di specificità e autosufficienza. Il ricorrente prospetta deduzioni generiche, senza fornire una compiuta rappresentazione della sequela procedimentale e senza dimostrare, sulla base della stessa, l’intervenuta maturazione del termine di legge. Sul punto la Corte richiama il proprio orientamento (Sez. 5 n. 12903 del 20/01/2021; Sez. 2 n. 35791 del 29/05/2019).
Il principio affermato è che la prescrizione è un evento giuridico il cui accertamento non è il frutto del mero computo aritmetico del termine sul calendario. Essa implica la risoluzione di plurime questioni di diritto e di fatto, che devono essere specificamente affrontate dall’interessato secondo quanto disposto, a pena di inammissibilità, dall’art. 581 cod. proc. pen.
Il secondo motivo, con cui si contesta il vizio di motivazione sulla penale responsabilità, non è consentito in sede di legittimità: restano estranei ai poteri della Corte la rilettura degli elementi probatori posti a fondamento della decisione e l’autonoma adozione di nuovi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti. Il motivo tende a introdurre una lettura alternativa del merito, non consentita in questa sede (tra le altre, Sez. 3 n. 18521 del 11/01/2018; Sez. 4 n. 1219 del 14/09/2017). La Corte d’appello ha invece ricostruito le condotte con motivazione logica e articolata, valorizzando il ruolo svolto dal ricorrente anche in ragione dei plurimi riconoscimenti effettuati dalle persone offese.
Il terzo motivo, sul trattamento sanzionatorio, è del tutto generico e non si confronta con la specifica motivazione di appello, che ha valorizzato in senso contrario la ripetitività delle condotte, la realizzazione ripetuta di uno specifico modus operandi e l’utilizzo organizzato di mezzi specifici. La doglianza sulle circostanze attenuanti generiche è totalmente reiterativa e priva di confronto con la motivazione, che ha affrontato il tema in assenza di arbitrio o irragionevolezza (Sez. 3 n. 2233 del 17/06/2021; Sez. 2 n. 23903 del 15/07/2020). Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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