Proroga del trattenimento dello straniero nel C.P.R. oltre il termine è illegittima (Cass. pen. Sez. I n. 32354 del 30.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di trattenimento amministrativo dello straniero nel regime processuale conseguente al d.l. n. 145/2024, convertito con modificazioni dalla legge n. 187/2024, l’autorità amministrativa è priva di qualsiasi potere discrezionale e negli stessi limiti opera il controllo giurisdizionale, non potendo essere autorizzate proroghe non rigidamente ancorate a limiti temporali e a condizioni legislativamente imposte. Mentre il trattenimento originario di cui all’art. 14 T.U.I. è disposto dal Questore ed è convalidato dal Giudice di pace, i provvedimenti di proroga appartengono alla competenza di quest’ultimo, che decide su apposita richiesta del Questore, qualificabile come mero atto d’impulso. Ne consegue che il provvedimento di proroga, e a fortiori la richiesta che lo precede, devono essere emessi entro la data di scadenza dell’originario trattenimento o del precedente provvedimento di proroga, per evitare soluzioni di continuità nella sequenza dei provvedimenti limitativi della libertà personale; la proroga tardiva è illegittima e va annullata senza rinvio.
Il Fatto
Il Questore di Napoli, non potendo dare esecuzione a un decreto di espulsione adottato dal Prefetto di Biella nel 2018, disponeva in data 8 gennaio 2025 il trattenimento dello straniero presso il C.P.R. di Nuoro-Macomer ai sensi dell’art. 14 T.U.I., convalidato dal Giudice di pace di Oristano il 10 gennaio 2025.
A seguito della richiesta di protezione internazionale presentata il 14 gennaio 2025, il Questore di Nuoro disponeva un secondo trattenimento ai sensi dell’art. 6, comma 2, lett. d), e comma 3, d.lgs. n. 142/2015, convalidato in data 17 gennaio 2025; la Commissione territoriale, il 20 gennaio 2025, dichiarava la domanda manifestamente infondata, con provvedimento non impugnato. Su richiesta della Questura, l’originario trattenimento veniva prorogato dal Giudice di pace di Oristano con provvedimenti del 18 aprile e del 24 luglio 2025, quest’ultimo depositato il 25 luglio. Avverso tale ultimo provvedimento lo straniero ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte, pur dichiarando infondato il primo motivo nei termini prospettati dalla difesa, accoglie il ricorso per ragioni diverse. Ricostruita la sequenza dei provvedimenti, il Collegio osserva che il trattenimento disposto ai sensi dell’art. 6 d.lgs. n. 142/2015 è durato dal 15 al 28 gennaio 2025, inclusi i sette giorni per impugnare il provvedimento della Commissione territoriale; computati i quattordici giorni di sospensione, il trattenimento originario è scaduto il 22 aprile 2025. La prima proroga, intervenuta tempestivamente il 18 aprile, ha spostato il termine finale al 22 luglio 2025, e l’ulteriore richiesta del Questore, avanzata il 22 luglio, era quindi tempestiva.
La Corte rileva tuttavia che l’art. 14, comma 5, secondo periodo, d.lgs. n. 286/1998 riserva i provvedimenti di proroga alla competenza del Giudice di pace, che decide su apposita richiesta del Questore: mentre nel primo caso l’autorità amministrativa adotta un provvedimento da convalidare entro un termine perentorio, nel secondo pone in essere un mero atto d’impulso. Diversamente da quanto si legge nel provvedimento impugnato, che parla erroneamente di “convalida” del “trattenimento”, il Giudice di pace dispone la proroga.
Da tale precisazione discende, quale conseguenza necessitata, che la proroga non può che essere emessa entro la data di scadenza del titolo precedente, per evitare soluzioni di continuità nella privazione della libertà personale. Il Collegio richiama al riguardo il principio affermato da Sez. 1 civ., n. 33178 del 16/12/2019, secondo cui è illegittima la proroga fondata su istanza formulata dopo la scadenza del termine, con cassazione del provvedimento senza rinvio e cessazione del trattenimento, nonché, sotto il profilo del potere interamente vincolato, Sez. 1, n. 15746 del 22/04/2025.
Nella specie, la stessa Questura aveva riconosciuto la necessità che la nuova proroga intervenisse entro il 22 luglio 2025. Essendo invece il provvedimento impugnato intervenuto il 24 luglio 2025, la sua tardività determina la violazione dell’art. 14, comma 5, quarto periodo, T.U.I. e l’illegittimità del titolo. Il provvedimento è pertanto annullato senza rinvio, con rinvio all’autorità amministrativa per i provvedimenti di competenza, e disposta l’annotazione di cui all’art. 52, comma 1, d.lgs. n. 196/2003.
Nota della Redazione
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