Fuga e omissione di assistenza: dolo eventuale e limiti del sindacato di legittimità (Cass. pen. n. 21425 del 2026)
Principi di diritto (Massima)
Il reato di cui all’art. 189, comma 6, cod. strada è reato omissivo di pericolo, integrato dalla violazione dell’obbligo di fermarsi dopo un incidente percepito e riconducibile alla propria condotta, potenzialmente idoneo a cagionare danni alla persona, senza che sia necessario l’accertamento di un effettivo pregiudizio. L’elemento soggettivo può essere integrato dal dolo eventuale, ravvisabile quando le circostanze percepite dall’agente siano univocamente indicative di un sinistro idoneo a provocare danni alle persone. Quanto all’art. 189, comma 7, cod. strada, l’obbligo di assistenza non si riduce al solo soccorso sanitario, ma si estende ad ogni forma di aiuto, morale e materiale, richiesta dalle circostanze del caso concreto. La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, ostandovi l’art. 606, comma terzo, cod. proc. pen., se la norma era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza impugnata.
Il Fatto
La Corte d’appello di Roma ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale che aveva dichiarato l’imputato colpevole del reato di cui all’art. 189, commi 6 e 7, cod. strada. L’imputato, dopo il sinistro, si era fermato solo per pochi istanti, per poi riprendere la marcia senza fornire le proprie generalità e senza prestare assistenza alle persone coinvolte. Avverso la sentenza d’appello, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo quattro motivi. Con i primi due, ha contestato la sussistenza del reato di fuga e dell’omessa assistenza; con il terzo, il diniego delle attenuanti generiche; con il quarto, il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. I primi due motivi sono stati ritenuti non consentiti in sede di legittimità, in quanto meramente riproduttivi di censure già vagliate e volte a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie, senza l’indicazione di specifici travisamenti.
La Corte ha ribadito che il reato di fuga è reato omissivo di pericolo, per cui è sufficiente la consapevolezza del sinistro e della sua possibile idoneità lesiva, non essendo richiesta la certezza della sussistenza di lesioni. Nel caso di specie, la violenza dell’impatto, la condotta del ricorrente che aveva richiamato la passeggera scesa dal veicolo e la ripresa immediata della marcia erano circostanze univocamente indicative della volontà di sottrarsi all’identificazione e della sussistenza del dolo eventuale.
Quanto all’omissione di assistenza, la Corte ha precisato che l’obbligo di cui all’art. 189, comma 7, cod. strada si estende ad ogni forma di aiuto morale e materiale. La necessità di assistenza va valutata ex ante, sulla base di un’obiettiva constatazione, e non può essere apprezzata solo ex post. Nel caso di specie, il ricorrente non si era neppure accertato della presenza di altre persone sul luogo del sinistro.
In relazione al terzo motivo, la Corte ha ritenuto non censurabile la valutazione del giudice di merito che aveva negato le attenuanti generiche, valorizzando le modalità della condotta e le precedenti violazioni del codice della strada, ancorché estinte per esito positivo del lavoro di pubblica utilità, in quanto dimostrative di una persistente inclinazione al mancato rispetto delle regole della circolazione.
Infine, il quarto motivo è stato ritenuto inammissibile in quanto la questione dell’applicabilità dell’art. 131-bis cod. pen. non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, essendo la norma già in vigore alla data della deliberazione della sentenza impugnata.
Nota della Redazione
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