Omessa dichiarazione, prescrizione e termine dilatorio di 90 giorni (Cass. pen. Sez. VII n. 32432 del 01.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di omessa dichiarazione di cui all’art. 5 del d.lgs. n. 74 del 2000, il termine massimo di prescrizione decorre dalla scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione, maggiorato del termine dilatorio di 90 giorni riconosciuto al contribuente dall’art. 17, comma 1-bis, del d.lgs. n. 74 del 2000. Ne consegue che il reato non può ritenersi estinto prima di tale ultima scadenza. È inoltre inammissibile il ricorso che, sotto l’apparente deduzione di vizi di motivazione, proponga in realtà una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità.

Il Fatto

La difesa dell’imputata ricorre per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Agrigento, ha dichiarato l’estinzione per prescrizione del reato di bancarotta semplice e, previa revoca della sospensione condizionale, ha rideterminato in anni uno di reclusione la pena per il residuo reato di omessa dichiarazione, riferita all’anno d’imposta 2014, contestato come commesso ad Agrigento il 30 settembre 2015.

La ricorrente censura, con il primo motivo, la mancata declaratoria di estinzione per prescrizione del reato di cui all’art. 5 del d.lgs. n. 74 del 2000; con il secondo e il terzo motivo contesta la conferma del giudizio di colpevolezza.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto la questione della prescrizione. Il termine massimo del reato è individuato in dieci anni, in forza dell’art. 17, comma 1-bis, del d.lgs. n. 74 del 2000. Poiché l’omessa dichiarazione si riferisce all’anno 2014, il termine matura il 31 dicembre 2025.

Il percorso argomentativo è preciso: alla scadenza del 30 settembre 2015, data entro cui doveva essere presentata la dichiarazione omessa, occorre aggiungere non solo i dieci anni della prescrizione massima, ma anche il termine dilatorio di 90 giorni riconosciuto al contribuente per la presentazione successiva alla scadenza ordinaria. La Corte richiama sul punto Sez. 3 n. 36387 del 12/06/2019.

Ne deriva che, alla data della sentenza impugnata, il termine di prescrizione non era decorso, né lo era al momento della decisione. Il primo motivo è pertanto manifestamente infondato.

Quanto agli altri motivi, la Corte li ritiene parimenti manifestamente infondati. La difesa propone una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità. I giudici di merito hanno richiamato gli accertamenti dell’Agenzia delle Entrate, da cui emerge che la società, di cui l’imputata era legale rappresentante, non aveva presentato la dichiarazione pur essendovi tenuta. La Corte d’appello ha sottolineato la coerenza delle acquisizioni probatorie e l’adeguata argomentazione sull’elemento soggettivo. La motivazione è sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, richiamandosi Sez. 6 n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021.

Il ricorso è dunque inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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