Omessa pronuncia sull’affidamento in prova e tentativo non ostativo ai benefici penitenziari (Cass. pen. Sez. 1 n. 12829 del 08.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
È illegittima, per violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, l’ordinanza del Tribunale di sorveglianza che, investito di una distinta istanza di affidamento in prova al servizio sociale, rigetti esclusivamente la richiesta di semilibertà omettendo ogni valutazione, anche implicita, sull’affidamento. Il regime di preclusione di cui all’art. 4-bis ord. pen. non si estende alle fattispecie tentate dei delitti ivi individuati mediante l’espressa indicazione della norma incriminatrice violata, trattandosi di autonoma fattispecie. Ne consegue che il delitto di estorsione aggravata, di cui all’art. 629, secondo comma, cod. pen., se commesso nella forma tentata e senza le aggravanti di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., non è ostativo alla concessione delle misure alternative. Resta salva la verifica dei presupposti di legge, ivi inclusa l’eventuale applicazione dell’ultima parte del comma 2 dell’art. 50 ord. pen., che consente la semilibertà prima dell’espiazione della metà della pena quando manchino i presupposti per l’affidamento in prova.
Il Fatto
Il condannato, in espiazione di una pena complessiva di cinque anni e quattro mesi di reclusione per i reati di tentata estorsione aggravata e calunnia, aveva chiesto al Tribunale di Sorveglianza di Lecce la concessione della semilibertà. Il Tribunale rigettava l’istanza rilevando la mancata espiazione della metà della pena e ritenendo ostativo il reato di estorsione aggravata, contemplato dall’art. 4-bis ord. pen..
Avverso l’ordinanza il condannato proponeva ricorso per cassazione, deducendo, tra l’altro, l’erronea applicazione dell’art. 4-bis ord. pen. alle fattispecie tentate e l’omessa pronuncia sulla distinta istanza di affidamento in prova ai servizi sociali, avanzata con memoria difensiva e ribadita in udienza.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato e assorbente il motivo di ricorso concernente l’omessa pronuncia sull’istanza di affidamento in prova. Dall’esame dell’ordinanza impugnata è emerso che il Tribunale di sorveglianza non aveva svolto alcuna valutazione, neppure implicita, sulla distinta richiesta del condannato. Tale omissione integra una violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato e determina l’illegittimità del provvedimento, imponendone l’annullamento con rinvio.
L’accoglimento del motivo ha comportato l’assorbimento del terzo motivo, atteso che l’eventuale applicazione della semilibertà ai sensi dell’ultima parte del comma 2 dell’art. 50 ord. pen. presuppone proprio una preventiva valutazione circa la non concedibilità dell’affidamento in prova, valutazione che il Tribunale non ha ancora svolto.
La Corte ha poi precisato, in ordine al primo motivo, che la censura solleva una questione giuridicamente fondata. Secondo l’orientamento consolidato, il regime di preclusione dell’art. 4-bis ord. pen. riguarda esclusivamente le ipotesi di reato consumato e non si estende alle corrispondenti fattispecie tentate, in ragione dell’autonomia strutturale del tentativo e del carattere eccezionale della disposizione derogatoria.
La questione è stata ulteriormente precisata alla luce del principio per cui, quando il legislatore indica nominativamente un determinato delitto, intende riferirsi solo al delitto consumato, mentre quando richiama una categoria di delitti non specificati, si riferisce sia a quelli consumati che a quelli tentati. Il divieto dell’art. 4-bis opera pertanto per i delitti, consumati o tentati, connotati dal metodo o dalla finalità mafiosa, ma non si estende ai delitti individuati tramite espressa indicazione della norma incriminatrice, come nel caso dell’estorsione di cui all’art. 629, secondo comma, cod. pen.
In applicazione di tali principi, il delitto in espiazione, eseguito nella forma tentata e non aggravato ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen., non rientra tra quelli ostativi alla semilibertà. La Corte ha tuttavia precisato che resta ferma la necessità di verificare gli ulteriori presupposti di legge, tra cui l’avvenuta espiazione di almeno metà della pena, salva la deroga dell’ultimo periodo del comma 2 dell’art. 50 ord. pen. Gli accertati vizi motivazionali hanno imposto l’annullamento dell’ordinanza con rinvio al Tribunale di sorveglianza per nuovo esame.
Nota della Redazione
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