Misure cautelari: motivazione lacunosa sui gravi indizi impone annullamento (Cass. pen. Sez. VI n. 32484 del 01.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento che applica una misura cautelare personale è annullato quando la motivazione sui gravi indizi di colpevolezza risulti confusa e lacunosa. È insufficiente l’ordinanza del tribunale del riesame che, da un lato, non chiarisca la causale del pagamento posto a fondamento dell’ipotesi di cessione e, dall’altro, ometta di confrontarsi con l’assenza di contatti tra l’indagata e il soggetto trovato in possesso della sostanza. Il vizio di motivazione sui gravi indizi si riflette necessariamente sulla valutazione delle esigenze cautelari, che il giudice del rinvio deve rivalutare.

Il Fatto

Il Tribunale del riesame di Firenze, con ordinanza del 15 aprile 2025, aveva confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal G.I.P. del Tribunale di Arezzo nei confronti di un’indagata, alla quale si contestavano plurime violazioni dell’art. 73 d.P.R. n. 309/1990, articolate in distinti capi di imputazione.

Secondo l’accusa, l’indagata si occupava dell’acquisto all’ingrosso di sostanza stupefacente per la successiva rivendita al dettaglio. Avverso l’ordinanza del riesame la donna ha proposto ricorso per cassazione, deducendo vizi di motivazione in ordine ai gravi indizi e alle esigenze cautelari, nonché sulla scelta della misura più afflittiva.

La Motivazione della Corte

La Corte accoglie il ricorso limitatamente ai capi di imputazione settimo e diciottesimo, nei quali ravvisa una grave carenza motivazionale e vizi logici. In relazione a tali contestazioni l’ordinanza impugnata è annullata con rinvio per nuovo giudizio, mentre nel resto il ricorso è rigettato.

Quanto al capo settimo, il Collegio rileva che la dinamica dei fatti è descritta in modo confuso e lacunoso. Sembra pacifico che l’indagata non abbia voluto la sostanza che l’intermediario le aveva portato, tanto che questi la restituì al fornitore. Il tribunale del riesame non spiega nulla sulla eventuale consegna di denaro da parte della donna e non si sofferma sulla causale del pagamento. La somma viene imputata in via alternativa a una fornitura non precisata nel titolo di sostanza, oppure a cessioni pregresse mai indicate né contestate: la motivazione resta insufficiente.

Analoghe censure valgono per il capo diciottesimo. L’ordinanza dà atto che un corriere, partito da Arezzo, raggiunse il condominio dell’indagata e si immise nel garage, dove venne trovato in possesso di hashish e arrestato. Il Collegio della cautela è però insufficiente e lacunoso nel non confrontarsi con il fatto che non era stato accertato alcun contatto tra l’indagata, assente sul posto, e il corriere, né alcun accordo sul tipo di sostanza.

Sono invece rigettati i motivi relativi ai capi ottavo e tredicesimo. Su tali episodi l’ordinanza richiama puntualmente le intercettazioni e le riprese, dalle quali emergono l’accordo per l’acquisto di cocaina, crack e hashish, nonché il successivo appuntamento con l’indagata. La motivazione è, su tali capi, immune da vizi logici.

Poiché l’accoglimento parziale incide sui gravi indizi, la Corte affida al giudice del rinvio la rivalutazione delle esigenze cautelari, alla luce delle conclusioni raggiunte sui capi settimo e diciottesimo. L’annullamento con rinvio è disposto ai sensi dell’art. 309, comma 7, cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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