Continuazione necessita dell’unicità del disegno criminoso sin dal primo reato (Cass. pen. Sez. 7 n. 19792 del 29.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di reato continuato, l’identità del disegno criminoso, ai sensi dell’art. 81 cod. pen., deve essere rintracciabile sin dalla commissione del primo reato e non può essere desunta dalla mera omogeneità delle condotte. Il giudice dell’esecuzione, nel valutare la sussistenza della continuazione tra reati giudicati con separate sentenze, deve accertare se l’unicità originaria della deliberazione sia ricavabile dagli atti, considerando anche lo iato temporale intercorso e la diversità dei beni giuridici offesi o delle modalità operative.
Il Fatto
Il Tribunale di Napoli, quale giudice dell’esecuzione, aveva rigettato la richiesta di applicazione della disciplina del reato continuato presentata da un soggetto che aveva riportato due distinte condanne. La prima sentenza, emessa dal Tribunale di Napoli il 28 settembre 2020, riguardava reati di associazione per delinquere, introduzione e commercio di prodotti con segni falsi e ricettazione, commessi dal gennaio 2011 al 23 novembre 2012. La seconda, pronunciata il 31 marzo 2024, concerneva ulteriori reati di contraffazione e ricettazione.
Il ricorrente, tramite il proprio difensore, contestava la decisione, sostenendo che i fatti oggetto delle due condanne fossero riconducibili a un medesimo contesto criminoso, caratterizzato dalla stessa attività di contraffazione di merci. Chiedeva pertanto alla Cassazione di annullare l’ordinanza impugnata, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione, nel vagliare il ricorso, ha rammentato che la configurabilità del reato continuato richiede che l’identità del disegno criminoso sussista sin dal momento in cui viene commesso il primo reato. Tale requisito, di natura squisitamente soggettiva, implica una rappresentazione anticipata e unitaria del programma criminoso, non essendo sufficiente la mera omogeneità delle condotte o l’identità del bene giuridico protetto.
I giudici di legittimità hanno osservato come il provvedimento impugnato avesse fatto corretta applicazione di questo principio. Il giudice dell’esecuzione aveva, infatti, valorizzato alcuni elementi oggettivi ritenuti decisivi: il lungo iato temporale intercorso tra i fatti oggetto delle due sentenze, la differenza dei marchi contraffatti e la partecipazione di soggetti diversi quali concorrenti nel reato. Questi elementi, nel loro insieme, erano stati considerati ostativi al riconoscimento dell’unicità del disegno criminoso.
La Suprema Corte ha altresì richiamato i propri precedenti in materia, tra cui le Sezioni Unite n. 28659 del 2017, secondo cui l’unicità del disegno criminoso deve essere rintracciabile sin dalla commissione del primo reato. Ha quindi concluso che, al di là dell’astratta omogeneità delle condotte, dagli atti non emergeva alcun elemento dal quale poter desumere una originaria e unitaria deliberazione.
Le censure del ricorrente sono state, pertanto, ritenute manifestamente infondate e, in parte, tese a sollecitare una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, non essendo emersi elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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Nota della Redazione
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