Trasferimento fraudolento di valori e sequestro preventivo: onere motivazionale del pericolo (Cass. pen. Sez. 2 n. 171 del 05.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Integra il delitto di trasferimento fraudolento di valori la dolosa determinazione di una situazione di apparenza giuridica e formale della titolarità o disponibilità di un bene, difforme dalla realtà, qualificata dalla specifica finalità di eludere le misure di prevenzione patrimoniali o di agevolare la commissione di reati relativi alla circolazione di mezzi economici di illecita provenienza. La condotta è a forma libera e non richiede la formale partecipazione ad un atto negoziale, essendo sufficiente un trasferimento di fatto. Il delitto può essere commesso anche da chi non sia ancora sottoposto a misure di prevenzione, essendo necessario il dolo specifico di eludere le disposizioni in materia; per l’intestatario fittizio è sufficiente la consapevolezza del dolo altrui. Il reato è integrato anche se i beni non provengono da delitto. Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca richiede la motivazione, anche concisa, del periculum, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo.
Il Fatto
A seguito di un’operazione di polizia giudiziaria, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria disponeva il sequestro preventivo d’urgenza del patrimonio aziendale e della ditta individuale di una donna, formalmente intestataria di una rivendita di generi di monopolio. L’attività commerciale, secondo l’accusa, sarebbe stata nella sostanza gestita da due fratelli, ritenuti responsabili di associazione di tipo mafioso e di reati in materia di stupefacenti e già destinatari di una misura cautelare personale.
Il Tribunale del riesame, adito nell’interesse della donna, confermava il provvedimento genetico, ravvisando gli estremi del reato di trasferimento fraudolento di valori e la sussistenza del pericolo di dispersione dei beni. Avverso l’ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore, deducendo la violazione di legge per omessa motivazione in ordine all’elemento oggettivo del reato e la mancanza di motivazione sul periculum in mora.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione premette che, in tema di riesame delle misure cautelari reali, il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge ai sensi dell’art. 325, comma 1, cod. proc. pen.. In tale nozione rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di una motivazione meramente apparente, ma non l’illogicità manifesta, denunciabile esclusivamente tramite il vizio di cui alla lettera e) dell’art. 606 cod. proc. pen..
Il Collegio ritiene il primo motivo di ricorso manifestamente infondato, poiché il Tribunale del riesame ha adeguatamente motivato la sussistenza del fumus commissi delicti, valorizzando una serie di elementi fattuali: l’assenza della donna presso la tabaccheria durante i sopralluoghi, la sua attività lavorativa di dipendente, la locazione dei locali concessa dalla madre dei fratelli a un canone esiguo, e i rapporti finanziari inattivi riconducibili alla gestione della rivendita. La Corte richiama i principi per cui la fattispecie di cui all’art. 512-bis cod. pen. descrive un reato a forma libera, che non richiede la formale partecipazione a un atto negoziale, ma solo un trasferimento di fatto di beni o valori al fittizio intestatario.
Quanto all’elemento soggettivo, la Suprema Corte osserva che il delitto può essere commesso anche da chi non sia ancora sottoposto a misure di prevenzione patrimoniali, occorrendo il dolo specifico di eludere le disposizioni di legge, che l’interessato possa fondatamente presumere l’avvio del procedimento. Per il concorrente, invece, è sufficiente la consapevolezza del dolo specifico dell’interponente. La Corte reputa corretta l’argomentazione del Tribunale che ha desunto la piena adesione della ricorrente all’esigenza di eludere le misure di prevenzione dalla notorietà delle vicende giudiziarie in un piccolo centro e dalla totale estraneità della stessa all’attività di cui era formalmente titolare.
Quanto alla doglianza relativa alla provenienza lecita delle risorse impiegate, la Corte ribadisce che il reato è integrato anche in presenza di condotte aventi ad oggetto beni non provenienti da delitto, in accordo con la ratio dell’incriminazione, che persegue l’obiettivo di evitare manovre dirette a non far figurare la disponibilità di beni, a prescindere dalla loro provenienza.
Il secondo motivo è dichiarato inammissibile, poiché il Tribunale ha assolto all’onere motivazionale richiesto dalle Sezioni Unite n. 36959 del 2021 (Ellade), avendo affermato che la libera disponibilità del bene in capo agli effettivi titolari potrebbe aggravare e protrarre le conseguenze del reato. Tale motivazione, ancorché concisa, non integra un’ipotesi di motivazione assente o meramente apparente. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende.
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Nota della Redazione
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