Droga: analisi di p.g. non irripetibile e fascicolo fotografico utilizzabile (Cass. pen. Sez. IV n. 32522 del 01.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
La consulenza tecnica disposta dal pubblico ministero su campioni di sostanza stupefacente non costituisce accertamento tecnico irripetibile, perché la sostanza conserva nel tempo le proprie intrinseche caratteristiche e può essere sottoposta a nuovo esame; nessun avviso è perciò dovuto all’indagato e al difensore. L’individuazione fotografica compiuta dal teste in dibattimento mediante le fotografie contenute nei verbali redatti nella fase delle indagini è attività legittima, poiché i fascicoli fotografici conservano sostanziale autonomia e nessuna norma processuale impone l’uso di fascicoli diversi nelle due fasi. Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere motivato con l’assenza di elementi di segno positivo, non essendo più sufficiente, dopo la riforma dell’art. 62-bis cod. pen., il solo stato di incensuratezza.

Il Fatto

La Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Novara, il 16 giugno 2021, aveva condannato l’imputato per il reato di cui all’art. 73, commi 4 e 5, d.P.R. n. 309/1990. Il difensore ha proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi, premettendo che le sentenze di merito non integrerebbero una “doppia conforme”.

Il ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 360 e 191 cod. proc. pen., per non essere stati i campioni sequestrati sottoposti ad accertamento tecnico irripetibile; la violazione degli artt. 514 e 191 cod. proc. pen., per l’acquisizione del fascicolo fotografico; l’inattendibilità dei testi e la contraddittorietà della motivazione; infine il diniego delle attenuanti generiche.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato e reiterativo di doglianze cui la Corte territoriale ha offerto risposta congrua, non illogica e corretta in diritto.

Sul primo motivo la Corte richiama la nozione di atto irripetibile: essa riguarda gli accertamenti tecnici su persone, cose o luoghi soggetti a modificazioni tali da perdere in tempi brevi ogni valenza probatoria. Ne segue che, se il pubblico ministero dispone una consulenza su una res non soggetta a modifica nel tempo presumibilmente necessario al dibattimento, nessun avviso è dovuto all’indagato. La consulenza su campioni di sostanze stupefacenti non integra accertamento tecnico irripetibile, come confermato dai precedenti citati (Sez. 4 n. 53547 del 08/11/2017; Sez. 4 n. 34176 del 19/07/2012; Sez. 4 n. 5808 del 01/12/2000, dep. 2001). La Corte territoriale ha inoltre osservato che all’esito delle analisi va distrutto solo il campione prelevato, restando intatta la possibilità di nuovi accertamenti sul residuo, e che il giudice di primo grado ha disposto l’audizione del consulente nel contraddittorio, acquisendo l’elaborato solo all’esito.

Il secondo motivo è generico e manifestamente infondato. La sentenza impugnata ha correttamente richiamato il principio per cui l’individuazione fotografica effettuata dal teste in giudizio con le fotografie dei verbali redatti nelle indagini è attività del tutto legittima, essendo superfluo sottoporre il teste ad altro fascicolo; nessuna norma processuale prescrive fascicoli diversi nelle due fasi (Sez. 5 n. 19638 del 06/04/2011). Il ricorrente trascura poi l’ulteriore emergenza istruttoria valorizzata dal Tribunale: l’individuazione dell’imputato da parte della polizia giudiziaria che effettuava il servizio di osservazione e a cui l’imputato era noto.

Le doglianze sull’attendibilità dei testi sono meramente ripetitive. Gli accertamenti e gli apprezzamenti del giudice di merito, sorretti da motivazione esente da errori logici e giuridici, sono sottratti al sindacato di legittimità. Il Tribunale ha dato analiticamente conto del vaglio di attendibilità, emergendo racconti convergenti: la polizia giudiziaria in osservazione, pur non avendo visto l’oggetto consegnato, ne ha dedotto la natura al momento del sequestro, con inseguimento senza soluzione di continuità.

Generiche e manifestamente infondate sono, infine, le censure sul diniego delle attenuanti generiche. La Corte di appello ha ravvisato l’assenza di “elementi valorizzabili a tal fine”, in conformità al principio per cui il diniego può essere motivato con l’assenza di circostanze di segno positivo, tanto più dopo la riforma dell’art. 62-bis cod. pen. ad opera del d.l. n. 92/2008, convertito con modifiche nella legge n. 125/2008, che ha reso insufficiente il solo stato di incensuratezza (Sez. 1 n. 39566 del 16/02/2017). Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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