Reimpiego proventi da truffa richiede dolo generico e riscontri al patteggiamento (Cass. pen. Sez. II n. 32364 del 01.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il delitto di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita di cui all’art. 648-ter cod. pen. richiede il solo dolo generico, consistente nella coscienza e volontà di destinare a un impiego economicamente utile capitali di origine delittuosa, unitamente alla consapevolezza, anche solo generica, di tale provenienza; non è necessario che la condotta di reimpiego presenti connotazioni dissimulatorie volte a ostacolare l’identificazione della provenienza illecita. La sentenza di patteggiamento divenuta irrevocabile è equiparata a sentenza di condanna e può essere utilizzata a fini probatori in altro procedimento penale ai sensi dell’art. 238-bis cod. proc. pen., con la necessità di riscontri esterni, di natura rappresentativa o logica, dei quali il giudice deve dare conto. Ai fini del reato presupposto, la qualità di concorrente morale può esprimersi attraverso forme atipiche di condotta, non richiedendosi la realizzazione materiale degli artifici o raggiri.
Il Fatto
La Corte d’appello di Milano, con sentenza del 19.11.2024, aveva confermato la condanna del ricorrente, pronunciata dal Tribunale di Lodi il 29.06.2023, per il reato di impiego di denaro di provenienza illecita. L’imputazione muoveva da somme che il ricorrente aveva ricevuto e investito in operazioni societarie e immobiliari, considerate provento delle truffe che il padre, la madre e la figlia di una famiglia erano stati ritenuti avere commesso mediante lo sfruttamento della fama di mago e guaritore ai danni di numerose persone offese.
Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolato in cinque motivi, contestando l’accertamento del reato presupposto, la riferibilità dei capitali alle sole persone offese costituite parti civili, l’elemento soggettivo, la legittimità dell’azione civile in sede penale e la determinazione della pena.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto escluso che la locuzione con cui la Corte territoriale aveva ritenuto il motivo di appello “non convincente” esprima una permanenza di dubbio contraria al principio in dubio pro reo, trattandosi di formula che vale soltanto a dichiarare l’infondatezza della doglianza. Ha poi richiamato l’orientamento sulla doppia conforme, che consente di leggere congiuntamente le sentenze di primo e secondo grado come un unico corpo decisionale.
Quanto al reato presupposto, la Corte ha rilevato che i capi di imputazione indicano le truffe come commesse in concorso dal padre, dalla madre e dalla figlia, e non dalla sola figlia. Ne discende che la tesi del ricorrente, secondo cui egli risponderebbe solo della posizione di quest’ultima, è erronea, e che il contributo concorsuale atipico di costei, manifestatosi nella partecipazione alle trasmissioni, nella gestione delle telefonate e nell’accompagnamento del padre presso le vittime, è stato ritenuto non illogicamente idoneo ai fini della responsabilità concorsuale.
Il fatto e l’attribuibilità delle truffe risultano accertati con la sentenza di patteggiamento irrevocabile del 17.05.2021, equiparata a sentenza di condanna dall’art. 445, comma 1-bis, cod. proc. pen. e utilizzabile ex art. 238-bis cod. proc. pen., con i necessari riscontri esterni, individuati nelle dichiarazioni delle parti civili circa il modus operandi del mago. Integra il delitto di cui all’art. 640, secondo comma, n. 2), cod. pen. il comportamento di chi, sfruttando la fama di mago, ingeneri nelle vittime la convinzione di gravi pericoli inducendole in errore.
Quanto all’elemento soggettivo, la Corte ha chiarito che il delitto di impiego di denaro di provenienza illecita richiede il solo dolo generico, non il dolo specifico invocato dal ricorrente. La consapevolezza della provenienza delittuosa delle somme è stata desunta dai legami tra il ricorrente e la famiglia Martini e dall’inesplicabilità delle operazioni se non nella prospettiva del reimpiego nel mercato lecito di capitali illeciti. Non incide, infine, la contestazione del diverso reato di autoriciclaggio. La pena è stata reputata congruamente motivata perché irrogata ben al di sotto della media edittale. Il ricorso è stato rigettato, con condanna alle spese e a favore delle parti civili.
Nota della Redazione
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