Intercettazioni in procedimento diverso e connessione qualificata ex art. 12 cod. proc. (Cass. pen. Sez. I n. 32519 del 01.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il divieto di cui all’art. 270, comma 1, cod. proc. pen. di utilizzare in procedimenti diversi i risultati delle intercettazioni non opera quando gli esiti riguardino reati connessi ex art. 12 cod. proc. pen. a quello per il quale l’autorizzazione fu ab origine disposta, sempreché rientrino nei limiti dell’art. 266 cod. proc. pen. Il regime di utilizzabilità introdotto dall’art. 270, comma 1, cod. proc. pen. nel testo anteriore al d.l. n. 105/2023 si applica solo se il procedimento in cui le captazioni furono compiute è stato iscritto dopo il 31 agosto 2020. La valutazione va condotta con riguardo alla data di iscrizione del procedimento originario, non a quello in cui gli atti sono stati trasmessi. Il vizio di motivazione è deducibile solo se gli elementi trascurati abbiano carattere di decisività.
Il Fatto
Un appuntato scelto della Guardia di Finanza è stato condannato dal Tribunale Militare di Roma, con sentenza confermata dalla Corte Militare di Appello, per il reato di collusione del militare, aggravato dalla continuazione, in relazione alla simulata concessione in comodato gratuito di un immobile destinato ad attività di affittacamere. La vicenda processuale trae origine da un procedimento iscritto nel 2017 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia per sfruttamento della prostituzione, poi archiviato, nel corso del quale erano state disposte intercettazioni telefoniche. In una di esse era emerso il ruolo del militare nell’accordo relativo all’immobile.
Archiviato il primo procedimento, gli atti sono stati trasmessi alla Procura Militare di Roma, che ha esercitato l’azione penale per il reato di collusione. La difesa ha eccepito l’inutilizzabilità delle intercettazioni, deducendo l’insussistenza della connessione tra i due reati, contestando la ricostruzione del rapporto contrattuale e lamentando l’omesso esame del contratto di rent to buy sottoscritto in epoca successiva.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione dichiara il ricorso infondato e ricostruisce il quadro dei parametri applicabili richiamando le Sezioni Unite Cavallo (n. 51 del 2019) e Pisaniello (n. 36764 del 2024). Dalla prima ricava che il divieto di cui all’art. 270 cod. proc. pen. non opera per i reati connessi a quelli per cui l’autorizzazione fu disposta, purché rientrino nei limiti dell’art. 266 cod. proc. pen.; dalla seconda che il regime di utilizzabilità anteriore al d.l. n. 105/2023 si applica solo se il procedimento è stato iscritto dopo il 31 agosto 2020.
Quanto al caso concreto, il procedimento era stato iscritto nel 2017, come attestato anche dal numero di R.G. dei decreti autorizzativi e dalla data della conversazione intercettata. Il regime applicabile è dunque quello anteriore al 31 agosto 2020, che consente l’utilizzazione nel diverso procedimento solo per reati per i quali è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza, salvo che sussista la connessione qualificata.
Sul punto la Corte condivide la conclusione dei giudici di merito, che avevano escluso che il procedimento fosse “diverso”: le captazioni erano state disposte nell’unico procedimento pendente e iscritto, quello per sfruttamento della prostituzione, senza che rilevi l’iscrizione successiva del procedimento attuale. Assume rilievo, pertanto, la verifica della connessione di cui all’art. 12, lettere b) e c), cod. proc. pen., che rende utilizzabili le intercettazioni anche in assenza di un reato per cui è previsto l’arresto in flagranza.
La Corte ritiene corretta la valutazione di connessione: l’acquisizione dell’immobile era iniziata nel 2017 con il contratto simulato ed era funzionale a verificare la fattibilità economica dell’operazione complessiva. I due fatti, teleologicamente collegati e posti in essere senza soluzione di continuità, integrano un medesimo disegno criminoso. Irrilevante, in senso contrario, la successiva sottoscrizione del contratto di rent to buy nel 2018.
Sul secondo motivo la Corte rileva che la questione del contratto non era stata oggetto di specifico motivo di appello e non è deducibile per la prima volta in cassazione. Nel merito, l’accordo del 2018 è inconferente rispetto ai fatti contestati, riferendosi alla simulata stipula del comodato del marzo 2017. L’obbligo di motivazione del giudice dell’impugnazione non richiede risposta espressa a ogni singola argomentazione, se il discorso giustificativo indica le ragioni della decisione e dimostra di aver tenuto presenti i fatti decisivi. Il travisamento della prova è deducibile solo se decisivo.
Nota della Redazione
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