Estinzione pena per affidamento in prova limitata ai reati oggetto della misura (Cass. pen. Sez. V n. 7439 del 24.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’esito positivo dell’affidamento in prova al servizio sociale, ai sensi dell’art. 47, comma 12, legge n. 354/1975, estingue la pena detentiva esclusivamente per il reato o i reati in relazione ai quali la misura è stata concessa, non anche per le pene irrogate con altre e diverse sentenze di condanna. Nel caso di condanna per più reati, le cause estintive della pena non operano sul cumulo complessivo delle pene inflitte per i reati concorrenti, ma devono separatamente riguardare i reati o le pene che ne costituiscono lo specifico oggetto, previo scioglimento dell’operata unificazione. Il verificarsi di una causa di revoca dell’indulto opera di diritto e resta insensibile alle vicende esecutive successive.

Il Fatto

Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza della Corte d’appello di Brescia del 14 giugno 2024, che aveva rigettato l’istanza di annullamento dell’ordine di esecuzione di pene concorrenti emesso dalla Procura Generale di Brescia il 16 dicembre 2021. La decisione è intervenuta in sede di rinvio, dopo che la Corte di Cassazione, Sez. I, aveva annullato una precedente ordinanza della stessa Corte d’appello per carenza di motivazione in ordine ai provvedimenti di condanna inclusi nel cumulo.

La difesa sosteneva che la pena già espiata in regime di affidamento in prova, estinta per esito positivo, riguardasse le pene oggetto del cumulo del 16 dicembre 2021, con conseguente estinzione complessiva di tutta la pena. La questione approda in Cassazione per verificare la correttezza del ragionamento del giudice del rinvio.

La Motivazione della Corte

La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile per genericità e manifesta infondatezza. Il giudice del rinvio si è uniformato al dictum della sentenza di annullamento, colmando le lacune motivazionali con un tessuto espositivo razionale e non illogico. Il nuovo ricorso, omettendo il debito confronto, ha riproposto pedissequamente le censure originarie, da ritenersi superate.

Il punto centrale attiene alla portata dell’effetto estintivo dell’affidamento in prova. Il giudice del rinvio ha chiarito che il provvedimento di cumulo del 16 dicembre 2021 ha riguardato sentenze di condanna irrevocabili diverse da quelle per le quali il Tribunale di sorveglianza di Firenze aveva ammesso il ricorrente alla misura alternativa. Solo in relazione a queste ultime si è prodotto l’effetto estintivo.

La Corte ha ribadito che l’art. 47 Ord. pen. e l’art. 94 d.P.R. n. 309/1990 consentono l’accesso alla misura alternativa anche per la parte residua di una pena maggiore. L’esito positivo estingue la pena detentiva, compresa la porzione già espiata prima dell’accesso alla misura. Tuttavia, l’effetto estintivo è riferito soltanto alla pena inflitta per il reato o i reati per i quali l’affidamento è stato disposto, non certo a tutte le pene detentive irrogate con altre sentenze.

È risalente il principio secondo cui, in caso di condanna per più reati, le cause estintive non possono operare sul cumulo complessivo, ma devono separatamente riguardare i reati o le pene che ne sono specifico oggetto, previo scioglimento dell’unificazione (Sez. I n. 3482 del 22.09.1992, Ceffo). Il motivo di ricorso trae equivoco spunto dall’inciso della sentenza di annullamento, laddove il provvedimento di cumulo riguarda sentenze e sanzioni del tutto diverse da quelle estinte per effetto dell’affidamento.

Alla declaratoria di inammissibilità conseguono, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella formulazione dei motivi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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