Inammissibilità del ricorso per motivi aspecifici e riproduttivi delle censure di merito (Cass. pen. Sez. VII n. 32758 del 03.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi siano assolutamente privi di specificità e meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito, senza critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata. In tema di particolare tenuità del fatto, ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell’offesa va condotto con valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, secondo i criteri dell’art. 133, comma primo, cod. pen., non essendo peraltro necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione, ma sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti. In materia di circostanze attenuanti generiche, l’art. 62-bis cod. pen. richiede che il giudice dia conto delle plausibili ragioni del diniego, non essendo più sufficiente la sola incensuratezza dell’imputato a giustificarne la concessione.

Il Fatto

Il ricorrente propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli, con la quale era stata confermata la sua condanna. Con un primo motivo deduce violazione di legge in relazione al rigetto della censura sulla inutilizzabilità degli accertamenti biologici, per il mancato avviso ex art. 114 disp. att. cod. proc. pen. Con un secondo motivo lamenta la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, non essendosi tenuto conto della fattispecie concreta nel suo complesso e dell’assenza di precedenti penali.

Con il terzo e il quarto motivo censura il diniego delle circostanze attenuanti generiche e il rigetto della richiesta di conversione in pena pecuniaria di quella detentiva irrogata, ex art. 20-bis cod. pen. Chiede pertanto l’annullamento della sentenza impugnata.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile perché i motivi sono manifestamente infondati, privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi. Gli stessi non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, poiché riproduttivi di profili di censura già vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi dalla necessaria critica analitica delle argomentazioni della decisione impugnata. Il terzo e il quarto motivo attengono al trattamento punitivo, sorretto da motivazione sufficiente e non illogica.

Quanto all’avviso ex art. 114 disp. att. cod. proc. pen., la Corte territoriale ha dato atto che dal verbale di autorizzazione al prelievo emergeva che l’imputato era stato edotto di tutte le garanzie di legge prima della richiesta di sottoporsi agli accertamenti, fra cui la facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia. La giurisprudenza di legittimità, con orientamento consolidato, ha ritenuto che l’obbligo di avviso non necessiti di formule sacramentali e possa essere assolto anche solo oralmente, purché la formula usata sia idonea allo scopo, potendo la prova dell’adempimento essere desunta dalla testimonianza dei verbalizzanti.

Il profilo relativo all’art. 131-bis cod. pen. è manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale logicamente motivato il diniego in ragione della condotta altamente pericolosa posta in essere, con guida notturna in stato di alterazione psicofisica e manovre volte a eludere il fermo di polizia. La sentenza si colloca nell’alveo del dictum delle Sezioni Unite n. 13681 del 2016, secondo cui il giudizio sulla tenuità richiede valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, ma non necessita della disamina di tutti gli elementi previsti dall’art. 133, comma primo, cod. pen., essendo sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti.

Manifestamente infondato è anche il terzo motivo: i giudici di appello hanno dato conto del diniego delle attenuanti generiche valutando negativamente la mancanza di elementi positivi. Il provvedimento si colloca nell’alveo del costante dictum di legittimità, secondo cui non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi dedotti, ma è sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o rilevanti. Dopo la modifica dell’art. 62-bis cod. pen., l’incensuratezza non è più idonea da sola a giustificare la concessione, essendo sufficiente che il giudice dia conto dell’assenza di elementi positivi.

Infine, è manifestamente infondato il diniego di sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria ex art. 20-bis cod. pen., motivato alla luce della personalità dell’imputato desumibile dai precedenti penali, tenuto conto dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen. richiamati dall’art. 58 legge n. 689/1989, che hanno indotto a ritenere la conversione non idonea alla finalità rieducativa e di tutela della collettività. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *