La duplice citazione in appello non lede la difesa (Cass. pen. Sez. 6 n. 3255 del 27.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dedotta nullità assoluta della citazione a giudizio in appello, per duplicazione o per incertezza sull’identificazione del procedimento, è inammissibile per manifesta infondatezza quando nessuna concreta lesione del diritto di difesa si sia verificata. L’incidenza effettiva dell’eventuale vizio deve essere valutata in concreto, avuto riguardo alla possibilità per la difesa di svolgere le proprie attività processuali, quali il deposito di conclusioni scritte e memorie.
Il Fatto
La Corte di appello di Catanzaro confermava la sentenza di primo grado con cui l’imputata era stata condannata per il reato di cui all’art. 385 cod. pen. La difesa proponeva ricorso per cassazione, deducendo la nullità assoluta della duplice citazione a giudizio in appello.
In particolare, erano state notificate al difensore due citazioni per la medesima udienza, relative a procedimenti indicati con numeri in parte differenti e con identica imputazione. La difesa assumeva che la duplicazione avesse determinato incertezza sull’identificazione del processo, compromettendo il diritto di difesa. Solo dall’ordinanza di inammissibilità dell’istanza di ricusazione, proposta dal difensore, era emersa la differenza tra i due procedimenti.
La Motivazione della Corte
La Sesta Sezione Penale ha ritenuto il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato e genericamente proposto. La Corte ha osservato che, anche a voler ammettere che i dubbi difensivi fossero stati diradati solo successivamente, nessuna concreta incidenza sul diritto di difesa si era in realtà verificata nel caso di specie.
A sostegno di tale conclusione, la Corte ha valorizzato la circostanza che la difesa aveva depositato conclusioni scritte a sostegno dei motivi di appello, avendo altresì la possibilità di presentare ulteriori memorie in vista dell’udienza conclusiva. La mera deduzione del vizio di citazione, non accompagnata dalla dimostrazione di uno specifico pregiudizio, non integra pertanto una lesione del diritto di difesa.
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Nota della Redazione
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