Cauzione non versata e accertamento dell’impossibilità economica nella prevenzione (Cass. pen. Sez. I n. 32869 del 06.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In caso di non tempestiva ottemperanza all’obbligo di versare la cauzione imposta con decreto applicativo di una misura di prevenzione personale, il giudice è tenuto ad accertare almeno la colpa dell’interessato, nonché la sua reale condizione economica nel momento in cui si è verificata l’inottemperanza. L’impossibilità economica di far fronte all’obbligo è deducibile anche nel giudizio penale per il reato di cui all’art. 76, comma 4, d.P.R. n. 159 del 2011, ma la prova di tale impossibilità, non preordinata né colposamente determinata, grava sull’imputato, il quale non può limitarsi ad affermare apoditticamente di versare in stato di indigenza.

Il Fatto

La Corte di appello di Reggio Calabria ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale della stessa città nei confronti dell’imputato per il reato di cui all’art. 76, comma 4, d.P.R. n. 159 del 2011, sanzionato con la pena di mesi otto di arresto. Sottoposto, con decreto del 15 settembre 2021, alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, l’imputato non aveva ottemperato all’ordine di versare la cauzione di mille euro entro dieci giorni dall’inizio dell’esecuzione della misura.

Avverso la sentenza di appello l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., con riferimento all’art. 192, comma 2, cod. proc. pen.. La Corte di appello, assumendo come infondata la questione dell’impossibilità oggettiva di versare la somma, non avrebbe considerato i modelli ISEE degli anni 2021 e 2022 attestanti lo stato di indigenza.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte ha esaminato l’unico motivo, incentrato sul preteso vizio motivazionale, ritenendolo non fondato. Il tema della materiale impossibilità di provvedere al versamento della cauzione, per le disagiate condizioni economiche documentate dalla certificazione ISEE, risulta essere stato esaustivamente approfondito dai giudici di merito.

Il Collegio ha richiamato i principi consolidati della giurisprudenza di legittimità: in caso di non tempestiva ottemperanza al versamento della cauzione o all’offerta della garanzia sostitutiva, il giudice è sempre tenuto ad accertare almeno la colpa dell’interessato (Sez. 1, n. 11034 del 23.09.1998, Sinigaglia). È stato inoltre ribadito che l’impossibilità economica di far fronte all’obbligo della cauzione è deducibile anche nel giudizio penale ai fini della responsabilità, e incombe al giudice il dovere di accertare la reale condizione economica dell’imputato nel momento dell’inottemperanza, quando questi abbia allegato circostanze idonee a rappresentare la sua situazione di impossidenza (Sez. 1, n. 34128 del 04.07.2014, Paraninfo; Sez. 5, n. 38310 del 05.07.2016, Passafiume).

Quanto alla prova dell’impossibilità per indisponibilità di mezzi economici, non preordinata né colposamente determinata, essa grava sull’imputato, il cui onere di allegazione non può dirsi soddisfatto dalla apodittica affermazione di versare in stato di indigenza (Sez. 1, n. 22628 del 21.5.2014, Alma).

La sentenza impugnata si è posta in sintonia con tali principi. Dopo aver esaminato la produzione difensiva, i giudici di appello hanno evidenziato, con logico argomentare, che essa comprovava la percezione, da parte dell’imputato, di redditi quanto meno sufficienti al sostentamento della famiglia, cui dovevano aggiungersi i guadagni da lavori saltuari. L’imputato, pertanto, utilizzando parte delle disponibilità economiche di cui disponeva, avrebbe potuto far fronte al pagamento di una cauzione di importo non elevato e determinato tenendo conto delle sue reali condizioni economiche.

Né l’imputato ha mai dedotto, nel procedimento di prevenzione, di non essere in grado di pagare la cauzione, né ha chiesto una rateizzazione del debito o offerto garanzie sostitutive, né ha provveduto al pagamento dopo la scadenza del termine. Non sussiste quindi spazio per escludere, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, la sussistenza del reato contravvenzionale. I rilievi critici, incentrati su una tesi non rispondente al reale contenuto della sentenza impugnata, mirano in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito, non consentita in sede di legittimità.

Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

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