Omessa traduzione ordinanza cautelare a indagato alloglotta nullità intermedia (Cass. pen. Sez. I n. 32868 del 06.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
La mancata traduzione dell’ordinanza applicativa di una misura cautelare personale, emessa nei confronti di un indagato di cui sia già nota l’ignoranza della lingua italiana, integra una nullità a regime intermedio, in forza del combinato disposto degli artt. 143 e 292 cod. proc. pen., letti in correlazione con l’art. 24, secondo comma, Cost. e l’art. 6, par. 3, lett. a), CEDU. Il soggetto alloglotta che deduce il vizio non può limitarsi a dolersi dell’omissione: ha l’onere di allegare un interesse a ricorrere concreto, attuale e verificabile, non essendo sufficiente il richiamo a un pregiudizio astratto o potenziale. L’obbligo di traduzione riguarda anche l’ordinanza pronunciata dal giudice competente ai sensi dell’art. 27 cod. proc. pen., che assume piena autonomia rispetto a quella emessa dal giudice dichiaratosi incompetente e non può qualificarsi come mero provvedimento di conferma o reiterazione.
Il Fatto
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Padova, investito della richiesta di convalida del fermo e di applicazione della misura cautelare nei confronti di un indagato gravemente indiziato di concorso in tentato omicidio, si dichiarava incompetente per territorio e disponeva la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica competente, applicando provvisoriamente la misura. Il giudice competente, ritenuti sussistenti i gravi indizi di colpevolezza e le esigenze cautelari, applicava la custodia cautelare in carcere per il medesimo titolo di reato.
Avverso tale ordinanza l’indagato, tramite il difensore di fiducia, proponeva ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 311, comma 2, cod. proc. pen., deducendo la violazione degli artt. 178, comma 1, lett. c), 143, comma 2, e 292 cod. proc. pen.. Evidenziava che, pur essendo emersa la sua mancata conoscenza della lingua italiana, l’ordinanza non era stata tradotta in lingua cinese, a differenza di quella emessa dal giudice dichiaratosi incompetente, tradotta solo oralmente dall’interprete e non in forma scritta.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla ricostruzione operata dalle Sezioni Unite n. 15069 del 26/10/2023, che hanno ricondotto l’omessa traduzione dell’ordinanza cautelare destinata a indagato alloglotta alle nullità a regime intermedio. Il fondamento sistematico dell’obbligo di traduzione chiara, completa e celere è individuato nel combinato disposto dell’art. 24, secondo comma, Cost. e dell’art. 6, par. 3, lett. a), CEDU, poiché il provvedimento restrittivo incide immediatamente sulla libertà personale di chi non comprende la lingua italiana.
Il Supremo Collegio ribadisce che l’art. 292 cod. proc. pen., che definisce i requisiti contenutistici dell’ordinanza a pena di nullità, va letto in correlazione con l’art. 143 cod. proc. pen., che disciplina le modalità della traduzione degli atti fondamentali. Da tale combinato disposto deriva un vero e proprio obbligo di traduzione, la cui violazione determina la nullità quando nel procedimento sia già emersa l’ignoranza della lingua da parte dell’indagato. La Corte richiama il consolidato orientamento sul punto, che valorizza l’assenza di sanzione processuale espressa nell’art. 143 cod. proc. pen.. Sul versante dell’interesse a impugnare, si richiama la prospettiva utilitaristica delineata da Sezioni Unite n. 6624 del 27/10/2011: il vizio è deducibile solo se il ricorrente alleghi un pregiudizio concreto, attuale e verificabile.
Nel caso concreto il giudice competente, pur essendo già emersa l’ignoranza della lingua italiana, non aveva disposto la traduzione scritta dell’ordinanza cautelare. La nullità intermedia risulta pertanto configurabile e tempestivamente dedotta alla prima occasione utile, subito dopo l’emissione del provvedimento, mediante ricorso per saltum. Il ricorrente ha allegato il pregiudizio concreto: l’impossibilità di confrontarsi con un testo scritto in lingua comprensibile, essendo la precedente ordinanza tradotta solo oralmente e avendo contenuto non interamente sovrapponibile.
La Corte esclude la superfluità della traduzione dell’ordinanza emessa dal giudice competente ex art. 27 cod. proc. pen.: tale provvedimento assume piena autonomia rispetto a quello interinale del giudice incompetente, essendo fondato su autonoma valutazione delle condizioni di applicazione della misura. Si richiamano, in proposito, Sez. II n. 19718 del 23/04/2008 e Sez. VI n. 1972 del 16/05/1997. La garanzia della partecipazione attiva e cosciente dell’indagato, richiamata da Sez. V n. 20885 del 28/04/2021 e da Sez. I n. 4242 del 20/06/1997, non tollera la mera presenza fisica nel procedimento.
Conclusivamente, la Corte annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone l’immediata liberazione del ricorrente, se non detenuto per altra causa. La misura iniziale è ormai perenta per il decorso dei termini dell’art. 27 cod. proc. pen., non essendo intervenuta una valida ordinanza del giudice competente; non può quindi disporsi il rinvio al giudice per la notificazione previa traduzione.
Nota della Redazione
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