Affidamento in prova: basta l’avvio della revisione critica, non la prova piena (Cass. pen. Sez. I n. 32870 del 06.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di affidamento in prova al servizio sociale, ai fini del giudizio prognostico sulla proficuità della misura, il giudice non può pretendere la prova che il condannato abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato: è sufficiente che dai risultati dell’osservazione della personalità emerga che un siffatto processo critico sia stato almeno avviato. Non assumono rilievo decisivo in senso negativo, di per sé soli, la gravità del reato, i precedenti penali o la mancata ammissione di colpevolezza. Il rigetto della misura più ampia resta tuttavia legittimo quando manchino elementi specifici di positiva evoluzione e il condannato, chiamato a chiarire, non offra indicazioni utili, ben potendo il tribunale disporre un ulteriore periodo di osservazione in applicazione del principio di gradualità del percorso trattamentale.
Il Fatto
Il Tribunale di sorveglianza di Roma, con ordinanza del 19 marzo 2025, rigetta la richiesta di affidamento in prova ai servizi sociali avanzata nell’interesse di un condannato, ammettendolo invece alla misura gradata della detenzione domiciliare. A sostegno del diniego il tribunale valorizza la scarsa chiarezza del quadro personologico emerso dal colloquio con l’UEPE e il deferimento per il reato di ricettazione.
Il condannato propone ricorso per cassazione con due motivi, deducendo vizi di motivazione e violazione dell’art. 47 ord. pen., nonchè lesione del diritto di difesa per il mancato accoglimento di una richiesta di differimento finalizzata all’acquisizione dei dati dell’istruttoria dell’UEPE.
La Motivazione della Corte
La Corte ritiene il ricorso non meritevole di accoglimento ed esamina congiuntamente i motivi, tra loro connessi. Richiama anzitutto il principio della Sez. I n. 7873 del 2023, dep. 2024, secondo cui, pur non potendosi prescindere dalla natura e gravità dei reati, occorre valutare il comportamento del condannato successivo ai fatti, per verificare la concreta sussistenza di una positiva evoluzione della personalità.
Sul piano sostanziale ribadisce che non possono assumere da soli rilievo decisivo, in senso negativo, elementi quali la gravità del reato, i precedenti penali o la mancata ammissione di colpevolezza, nè può pretendersi in positivo la prova di una completa revisione critica del passato. Sufficiente è che dall’osservazione della personalità emerga che tale processo critico sia stato almeno avviato, dovendo il giudice valorizzare in concreto gli elementi positivi disponibili, come l’assenza di nuove denunce, il ripudio delle condotte devianti e l’attaccamento al contesto familiare.
Nel caso concreto, però, la Corte giudica la decisione del tribunale ragionevole e ineccepibile. Il tribunale ha evidenziato non già la mancanza di disponibilità lavorativa o l’inidoneità del domicilio, bensì la mancanza di elementi specifici e la sostanziale assenza di un serio processo di revisione critica. Il ricorrente, chiamato a chiarire davanti al tribunale, si è limitato a giustificare il reato con il bisogno economico, senza fornire indicazioni ulteriori, anche alla luce di una recente denuncia per ricettazione e di una pendenza per riciclaggio.
Quanto al secondo motivo, la Corte rileva che il ricorrente non ha formulato istanze istruttorie in udienza e che difetta l’indicazione delle ragioni specifiche e della rilevanza delle richieste. Il tribunale ha dunque deciso correttamente sulla scorta delle informazioni disponibili, ammettendo il condannato alla misura gradata in attuazione del principio di gradualità, ribadito dalla Sez. I n. 22443 del 2019. Ne deriva il rigetto del ricorso e la condanna alle spese processuali.
Nota della Redazione
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