Esigenze cautelari presunte e tempo rilevante nella sostituzione della misura (Cass. pen. Sez. I n. 32892 del 06.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di revoca o sostituzione della misura cautelare ai sensi dell’art. 299 cod. proc. pen., l’unico tempo che assume rilievo è quello trascorso dall’applicazione o dall’esecuzione della misura in poi, potendo esso qualificarsi, in presenza di ulteriori elementi, come fatto sopravvenuto da cui desumere l’attenuazione delle esigenze cautelari. Il c.d. tempo silente maturato tra la commissione del reato e l’adozione della misura è invece oggetto della valutazione richiesta dall’art. 292, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. al giudice che emette l’ordinanza applicativa. La doppia presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere, di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., opera in quanto norma speciale anche in sede di sostituzione, con la conseguenza che il superamento della presunzione non può fondarsi sul mero decorso del tempo né sull’incensuratezza dell’indagato, ma richiede elementi idonei e specificamente motivati.

Il Fatto

Il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice dell’appello cautelare, aveva accolto l’istanza proposta nell’interesse dell’indagato e aveva sostituito la misura della custodia in carcere, applicata per il reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina aggravato dalla finalità di profitto e dal numero dei concorrenti, con quella degli arresti domiciliari.

Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica, deducendo tre motivi: l’inosservanza degli artt. 275, comma 3, e 299 cod. proc. pen.; l’erronea individuazione del tempo rilevante ai fini del superamento della presunzione; il difetto e la contraddittorietà della motivazione sull’attenuazione delle esigenze cautelari. Il ricorso giunge alla Corte dopo che, nel giudizio di legittimità, il Procuratore generale ha concluso per l’annullamento con rinvio.

La Motivazione della Corte

La Corte muove da un rilievo preliminare: l’ordinanza impugnata ha ritenuto superabile la doppia presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza del carcere valorizzando tre elementi, cioè il decorso del tempo, l’incensuratezza dell’indagato e la sua condotta collaborativa. Su ciascuno di essi il percorso argomentativo del Tribunale risulta carente.

Quanto al tempo, il Tribunale ha richiamato i principi elaborati in materia di tempo silente, riferendosi al lasso intercorso tra i fatti contestati, risalenti al marzo 2023, e l’adozione della misura. La Corte ritiene però applicabile il diverso orientamento: in sede di revoca o sostituzione, ai sensi dell’art. 299 cod. proc. pen., rileva il tempo trascorso dall’applicazione della misura, che nella specie risale al 21 febbraio 2025. L’ordinanza non ha spiegato per quali ragioni poco più di due mesi dall’applicazione abbiano potuto vincere la presunzione.

Il principio è confermato dal richiamo a Cass. Sez. 3 n. 9922 del 12 marzo 2025, secondo cui la valutazione del tempo silente è richiesta dall’art. 292, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. al giudice che dispone la misura, mentre rispetto all’art. 299 cod. proc. pen. assume rilievo solo il tempo successivo all’applicazione o all’esecuzione. La Corte ricorda inoltre che la doppia presunzione relativa dell’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. è norma speciale, prevalente rispetto alla disciplina generale dell’art. 274 cod. proc. pen., e che l’art. 299, comma 2, cod. proc. pen. fa espressamente salvi i reati richiamati dal comma 3.

Analogo difetto riguarda l’incensuratezza: l’ordinanza non indica in ragione di quali elementi tale condizione sia idonea a superare la presunzione operante nella specie.

Il terzo motivo è parimenti fondato. La motivazione difetta di coerenza e completezza laddove qualifica la condotta come isolata pur in presenza dell’inoltro di circa cinquecento istanze fittizie, e laddove valorizza una dichiarazione accusatoria generica per poi affermare contraddittoriamente che l’indagato non ha reso dichiarazioni accusatorie “nella totalità”. La Corte censura anche il mancato confronto tra le dichiarazioni dell’indagato e quelle del coindagato escusso ai sensi dell’art. 299, comma 3, cod. proc. pen., nonché l’attribuzione di valenza positiva a spiegazioni ritenute invece inattendibili.

Ne consegue l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata, per nuovo giudizio al Tribunale di Salerno, ai sensi dell’art. 309, comma 7, cod. proc. pen.

Nota della Redazione

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