La confisca di prevenzione tra pericolosità storica e sproporzione patrimoniale (Cass. pen. Sez. I n. 17039 del 12.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La confisca di prevenzione è misura di natura recuperatoria e non sanzionatoria, fondata sull’accertamento di una pericolosità storica del proposto e sulla verifica della sproporzione tra redditi leciti e valore degli investimenti realizzati nel periodo di correlazione temporale. Il giudice della prevenzione non è tenuto a quantificare il profitto dei singoli reati accertati, ben potendo la misura colpire beni di valore complessivo superiore al profitto di quei reati, purché contenuto entro il limite della sproporzione accertata. La nozione di «disponibilità» del bene, presupposto della confisca, va apprezzata in chiave economica, come impiego di risorse provenienti dal soggetto pericoloso; l’acquisto a titolo oneroso da parte del terzo con risorse proprie rende il bene immune da confisca, mentre l’intervento del terzo finalizzato ad evitare l’aggressione del patrimonio del proposto da parte dei creditori integra gli estremi della disponibilità in capo a quest’ultimo. La decisione definitiva che abbia escluso la pericolosità è rivalutabile in presenza di sopravvenienze fattuali, operando il giudicato “rebus sic stantibus”.

Il Fatto

Con decreto del 15 dicembre 2023, il Tribunale di Brescia applicava a Sallaku Gezim la sorveglianza speciale e disponeva la confisca di numerosi beni, intestati al proposto e a terzi, ritenendolo dedito ad attività delittuose ricorrenti produttive di reddito. La Corte d’appello di Brescia, con decreto del 17 marzo 2025, confermava la decisione, superando la preclusione derivante dal rigetto di una precedente proposta nel 2017 ed esplicitando le circostanze fattuali a fondamento della pericolosità e della sproporzione patrimoniale.

Avverso il decreto di secondo grado proponevano ricorso per cassazione il proposto, con due distinti atti, i terzi intestatari e il terzo acquirente delle quote di una società, contestando la violazione del ne bis in idem, l’inquadramento soggettivo nella categoria di pericolosità, la sussistenza della disponibilità dei beni e la natura della confisca.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha rigettato i ricorsi. Ha ritenuto manifestamente infondata la doglianza sulla violazione del divieto di un secondo giudizio, richiamando il principio per cui la decisione che esclude la pericolosità è rivalutabile in caso di sopravvenienze fattuali, operando il giudicato “rebus sic stantibus”. Nel caso di specie, la decisione del 2017 non era nemmeno catalogabile tra quelle favorevoli al proposto, non essendo stata applicata la misura per l’esistenza di una misura coercitiva in ambito penale, non per l’assenza di pericolosità.

Quanto all’inquadramento soggettivo, la Corte ha ribadito che per la pericolosità semplice ex art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 159/2011, la fase constatativa richiede la realizzazione di attività delittuose ricorrenti, produttive di reddito, il cui provento sia destinato anche al sostentamento. Ha precisato che il giudice della prevenzione è vincolato a recepire l’esito assolutorio, salvo che il segmento fattuale sia solo concorrente rispetto ad altri episodi confermati, o sussistano elementi cognitivi autonomi e diversi. Nel caso in esame, la pericolosità è stata desunta da plurime condotte di ricettazione e da una sentenza di patteggiamento, che non perde valenza storica pur senza accertamento pieno.

Sulla confisca, la Corte ha affermato che la misura di prevenzione patrimoniale è confisca «per sproporzione», non «per equivalente». La sua base cognitiva è costituita dall’accertamento di condotte ricorrenti produttive di reddito e dalla verifica della sproporzione tra redditi e investimenti nel periodo, nel cui valore confluisce tanto il profitto dei reati censiti quanto quello di quelli ulteriori ricostruiti in via indiziaria. Il limite della confisca è la sproporzione accertata, non il profitto dei singoli reati. La Corte ha richiamato la decisione della Corte EDU Garofalo contro Italia del 13 febbraio 2025, che ha escluso la natura penale della confisca di prevenzione, valorizzandone lo scopo ripristinatorio e la finalità di impedire l’ingiusto arricchimento.

In relazione alla posizione del terzo acquirente, la Corte ha ribadito che l’acquisto a titolo oneroso con risorse proprie rende il bene immune da confisca, spezzando il nesso di riferibilità al proposto. Tuttavia, nel caso di specie, le emergenze fattuali hanno dimostrato che l’intervento del terzo fu finalizzato, sin dall’inizio, ad evitare che il patrimonio della società, gestito di fatto dal proposto, fosse aggredito dai creditori, configurandosi una disponibilità in capo al soggetto pericoloso. La confisca dei beni all’estero è stata infine ritenuta legittima, essendo la pericolosità espressa in Italia, ferma la collaborazione internazionale per la fase esecutiva.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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