Continuazione in executivis: obbligo di motivare il superamento del vincolo già riconosciuto (Cass. pen. Sez. I n. 32889 del 06.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di continuazione in sede esecutiva, il giudice che intenda negare il vincolo già riconosciuto in sede di cognizione tra reati commessi in un arco temporale al cui interno si collocano, in tutto o in parte, quelli oggetto della domanda, è tenuto a motivare la decisione di disattendere la pregressa valutazione del giudice di merito. Il giudice dell’esecuzione non può escludere l’unicità del disegno criminoso già affermata dal giudice della cognizione, né fondare il proprio giudizio su circostanze di fatto contrarie agli accertamenti contenuti in sentenze irrevocabili. Analogamente, in presenza di una precedente valutazione positiva operata in fase esecutiva su alcuni dei reati per cui è chiesta l’unificazione, il giudice può prescinderne solo dimostrando l’esistenza di specifiche e significative ragioni di non riconducibilità al delineato disegno. Il diniego fondato sulla sola ampiezza dell’arco temporale o sulla distanza geografica, quando tali ragioni non risultino effettive, è viziato per difetto di motivazione.
Il Fatto
La difesa del condannato proponeva istanza al giudice dell’esecuzione per il riconoscimento del vincolo della continuazione fra i reati risultanti da più sentenze, tra cui la sentenza della Corte di appello di Genova del 30 gennaio 2020 e la sentenza del Tribunale di Mantova del 15 settembre 2020, in relazione alle quali la condanna era stata ricondotta a un provvedimento di cumulo di pene concorrenti.
La Corte di appello di Torino, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza con provvedimento del 10 marzo 2025. Il giudice fondava il diniego, a prescindere dall’omogeneità dei reati, sull’ampio arco temporale in cui essi si erano realizzati e sulla differente collocazione geografica delle condotte, escludendo la prova di un medesimo disegno criminoso e reputando lo stato di tossicodipendenza solo allegato e non documentato. Il condannato impugnava il provvedimento con ricorso per cassazione, articolando due motivi.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte esamina anzitutto il primo motivo, con cui il ricorrente denunciava un errore percettivo del giudice dell’esecuzione nell’individuazione dell’autorità emittente il provvedimento di cumulo e delle sentenze in esso ricomprese. Sez. I reputa la censura infondata: l’erronea indicazione della Procura emittente non aveva inciso sulla decisione, poiché i provvedimenti esaminati erano esattamente quelli oggetto della domanda. Il provvedimento impugnato, infatti, aveva valutato i fatti di cui alle sentenze di condanna incluse nel provvedimento di esecuzione di pene concorrenti effettivamente allegato dal ricorrente, nel quale non risultava compresa altra sentenza citata solo nel ricorso ma non nell’originaria istanza.
È invece fondato il secondo motivo. La Corte richiama il principio per cui, in tema di continuazione in sede esecutiva, deve formare oggetto di valutazione il riconoscimento del vincolo avvenuto in sede di cognizione tra reati commessi in un arco temporale al cui interno si collocano, in tutto o in parte, quelli costituenti oggetto della domanda. Il giudice che ritenga di non accogliere l’istanza, anche solo con riguardo a taluni illeciti commessi in un contesto di prossimità temporale e di medesimezza spaziale, è tenuto a motivare la decisione di disattendere la pregressa valutazione del giudice di merito (Sez. I n. 2867 del 08/11/2023, dep. 2024, Palermo, Rv. 285809).
La Corte precisa inoltre che il giudice dell’esecuzione non può escludere l’unicità del disegno criminoso già ritenuta dal giudice della cognizione, né può fondare il proprio giudizio su circostanze di fatto contrarie agli accertamenti contenuti in sentenze irrevocabili (Sez. V n. 12788 del 24/1/2023, Bifone, Rv. 284264). Analogo onere motivazionale sussiste anche in caso di una precedente valutazione positiva operata, in fase di esecuzione, relativamente ad alcuni dei reati per i quali sia chiesta l’unificazione, potendo prescindersene solo previa dimostrazione dell’esistenza di specifiche e significative ragioni per cui i fatti oggetto della richiesta non possono essere ricondotti al delineato disegno (Sez. I n. 6224 del 13/10/2023, dep. 2024, Ugolini, Rv. 285790).
Nel caso esaminato il giudice dell’esecuzione non ha fatto buon governo di tali principi: non ha considerato, neppure per escluderne il rilievo, che tutti i fatti giudicati dalle due sentenze della Corte di appello di Genova erano già stati ritenuti dal giudice della cognizione facenti parte del medesimo disegno criminoso, e che il reato di cui alla sentenza del Tribunale di Mantova era stato commesso in un giorno ricompreso nell’arco temporale in cui si collocavano i fatti fra i quali la continuazione era già stata riconosciuta. Il diniego, fondato sull’ampio arco temporale — non sussistente — e sulla distanza geografica, disattende quindi la valutazione della cognizione senza motivazione sufficiente.
Ne consegue l’annullamento dell’ordinanza impugnata limitatamente al diniego del riconoscimento della continuazione fra i reati giudicati dalle sentenze della Corte di appello di Genova del 30 gennaio 2020 e del Tribunale di Mantova del 15 settembre 2020, con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Torino. Nel resto il ricorso è respinto.
Nota della Redazione
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