Dichiarazioni spontanee dell’indagato e motivazione implicita nel giudizio di appello (Cass. pen. Sez. I n. 32925 del 06.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il divieto di utilizzazione dibattimentale delle dichiarazioni spontanee rese dalla persona sottoposta alle indagini non riguarda i fatti storicamente rilevanti e le condotte oggettivamente descrivibili tenute dall’indagato alla presenza di agenti di polizia giudiziaria, che possono essere riferiti dagli operanti in dibattimento, con conseguente utilizzazione del risultato di tali attività. Non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente su una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando il mancato accoglimento risulti dalla complessiva struttura argomentativa della decisione. In tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, deve individuare il reato più grave, stabilire la pena base e calcolare e motivare in modo distinto l’aumento per ciascun reato satellite, con impegno argomentativo correlato all’entità degli aumenti.
Il Fatto
La Corte d’appello di Salerno, con sentenza del 14.11.2024, ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Nocera Inferiore a carico del ricorrente per i reati di ricettazione, porto e detenzione di arma clandestina e comune da sparo, esplosione di colpi d’arma da fuoco e violazione della disciplina sul controllo delle armi, con pena di quattro anni e otto mesi di reclusione e multa. Il condannato ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi, affidati alla insufficienza e contraddittorietà della motivazione in punto di gravità indiziaria, alla inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dopo l’arresto e ai vizi in materia di trattamento sanzionatorio e di misura di sicurezza.
La Motivazione della Corte
La Corte rigetta il ricorso. Sul primo e sul secondo motivo, esaminati congiuntamente per connessione, osserva che i giudici di appello hanno ricostruito l’identificazione del ricorrente come autore dell’esplosione dei colpi in danno del portone, valorizzando il collegamento spaziale e temporale degli elementi indiziari: il suo rinvenimento in un bosco limitrofo pochi minuti dopo i fatti, il dolore alla spalla lamentato, la corrispondenza degli abiti con quelli dell’uomo ripreso dal sistema di videosorveglianza e il rinvenimento delle armi e dei guanti in lattice. L’iter argomentativo è ritenuto logico e completo.
La Corte affronta poi la doglianza sull’inutilizzabilità delle dichiarazioni successive all’arresto e ribadisce il principio secondo cui il divieto di utilizzare in dibattimento le dichiarazioni spontanee dell’indagato non concerne i casi in cui sussistano fatti storicamente rilevanti e condotte oggettivamente descrivibili, tenute dall’indagato alla presenza della polizia giudiziaria, che possono essere riferite dagli operanti in dibattimento, richiamando Sez. V n. 7127 del 01.12.2011, dep. 2012, Aracri. La deposizione del testimone che non ha riconosciuto il ricorrente è stata ritenuta recessiva rispetto al complessivo quadro indiziario.
Sul dedotto difetto di motivazione in ordine alla mancata effettuazione dell’esame STUB, della perizia antropometrica e dell’accertamento sul DNA, la Corte richiama l’orientamento consolidato secondo cui non è censurabile la sentenza che non motivi espressamente su una specifica deduzione del gravame, quando il rigetto risulti dalla complessiva struttura argomentativa: Sez. IV n. 5396 del 15.11.2022, dep. 2023, Sez. V n. 6746 del 13.12.2018, dep. 2019 e Sez. II n. 35817 del 10.07.2019. Nella specie la motivazione implicita è riscontrabile; manca, invece, quando il profilo di gravame non sia stato neppure preso in carico dal giudice di appello, fattispecie non ricorrente.
Il terzo motivo è dichiarato manifestamente infondato. Sulla determinazione della pena, la sentenza di appello ha valorizzato l’estrema gravità dei fatti e la congruità degli aumenti per la continuazione, applicando il principio di Sez. Un. n. 47127 del 24.06.2021, Pizzone, secondo cui il giudice deve individuare il reato più grave, stabilire la pena base e calcolare e motivare distintamente l’aumento per ciascun reato satellite. Infondata è anche la doglianza sul diniego di revoca della libertà vigilata, sorretta da puntuali argomentazioni sulla pericolosità del ricorrente e sui precedenti specifici. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese processuali.
Nota della Redazione
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