Ricorso per saltum inammissibile non si converte in riesame (Cass. pen. Sez. VI n. 33140 del 07.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso diretto per cassazione avverso un’ordinanza che applica una misura coercitiva personale, proposto per motivi diversi da quelli consentiti dall’art. 311, comma 2, cod. proc. pen., è inammissibile e non può essere convertito in richiesta di riesame. La scelta del rimedio impugnatorio, accompagnata dalla previsione espressa che la proposizione del ricorso rende inammissibile l’istanza di riesame, cristallizza l’impugnazione e preclude la riqualificazione ex art. 568, comma 5, cod. proc. pen., quand’anche il ricorso sia privo dei presupposti. La regola della riqualificazione opera, invece, in tutti i casi in cui manchi una causa di inammissibilità per la proposizione di un mezzo diverso da quello previsto.
Il Fatto
Il ricorrente impugna direttamente innanzi alla Cassazione l’ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari ha convalidato la misura di urgenza dell’allontanamento dalla casa familiare, emessa dal Pubblico Ministero, e ha applicato le misure cautelari dell’allontanamento dalla casa familiare, del divieto di avvicinamento alle persone offese e del dispositivo elettronico di controllo, in relazione al reato di cui all’art. 572, comma secondo, cod. pen.
Il ricorrente deduce tre motivi: mancanza assoluta di motivazione sulla gravità indiziaria; erronea applicazione dell’art. 274 cod. proc. pen. in ordine alle esigenze cautelari, non essendo egli incensurato né mai ricoverato per abuso di alcolici; difetto di proporzionalità delle misure congiuntamente applicate, giacché i fatti contestati integrerebbero al più il reato di percosse di cui all’art. 581 cod. pen.
La Motivazione della Corte
La Corte preliminarmente precisa che è impugnato direttamente il provvedimento applicativo delle misure cautelari, ma non anche la convalida del provvedimento precautelare di allontanamento urgente. Ai sensi dell’art. 311, comma 2, cod. proc. pen., il ricorso per saltum è limitato alle ipotesi in cui siano dedotte violazioni di legge.
I motivi, pur prospettando mancanza di motivazione e di autonoma valutazione, censure astrattamente inquadrabili nella violazione di legge, sono formulati in modo del tutto generico e pongono in discussione l’adeguatezza e la tenuta logica della motivazione. La Corte richiama Sez. 6, n. 26050 del 14/4/2016, Rechichi, Rv. 266970.
Nel merito, la motivazione non è apparente quanto alla gravità indiziaria del reato di maltrattamenti: richiama la denuncia della persona offesa, valutata intrinsecamente credibile e riscontrata dalle videoriprese offerte, ritraenti l’indagato che urla e minaccia i figli ancora bambini, impugnando un frustino, e li costringe a inginocchiarsi. Le condotte sono ripetute nel tempo, in una escalation di violenze fisiche e psicologiche. La motivazione, stringata ma esaustiva, dà conto dell’abitualità delle condotte prevaricatrici, risultando infondata la pretesa riqualificazione nel reato di percosse.
Quanto alle esigenze cautelari, il Giudice ha posto in risalto l’atteggiamento spregiudicato dell’indagato e l’ingravescenza delle condotte, indotte dall’abuso di sostanze alcoliche, con il concreto rischio di reiterazione degli agiti violenti, anche per ottenere un ridimensionamento delle proprie responsabilità.
Dalla inammissibilità del ricorso, fondato su motivi non consentiti, discende l’impossibilità della conversione in richiesta di riesame. Il Collegio aderisce all’orientamento secondo cui il ricorso diretto, proposto per motivi non consentiti, è inammissibile ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., non potendo operare la conversione per avere il ricorrente già consumato la facoltà di scelta tra i diversi mezzi di impugnazione (Sez. 4, n. 45611 del 28/10/2021, Sociu, Rv. 282548-01; Sez. 6, n. 35816 del 11/11/2020, Chionna, Rv. 279956-01; Sez. 6, n. 36597 del 11/11/2020, Troqe, Rv. 280150-01).
La regola della riqualificazione, affermata da Sez. Un. n. 45371 del 31/10/2001, Bonaventura, Rv. 220221, si correla alla mancata previsione di una causa di inammissibilità per la proposizione di un mezzo diverso da quello previsto. Diversa sorte hanno le ipotesi di ricorso immediato avverso misure cautelari, per le quali gli artt. 311, comma 2, e 325, comma 2, cod. proc. pen. stabiliscono che la proposizione del ricorso rende inammissibile l’istanza di riesame. Non può dunque condividersi il diverso orientamento di Sez. 5, n. 32391 del 8/3/2018, Belleli, Rv. 273508 e Sez. 3, n. 9151 del 19/11/2015, M., Rv. 266546. Alla declaratoria segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro tremila alla cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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