Partecipazione ad associazione per delinquere configurabile anche con attività lecite (Cass. pen. Sez. III n. 30399 del 08.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
La configurabilità del delitto di associazione per delinquere non è esclusa dal fatto che il medesimo soggetto svolga, in contemporanea, attività perfettamente lecite. La stabile destinazione di una struttura societaria, affiancata da società “cartiere” e da strumenti di comunicazione riservati, alla perpetrazione seriale di frodi carosello in materia di IVA integra il reato associativo, indipendentemente dall’effettivo utilizzo di ogni singolo strumento apprestato. Non è necessario, ai fini della prova dell’associazione, individuare il profitto concretamente conseguito dai partecipi, essendo sufficiente l’accertata evasione per ingenti importi. La qualifica di promotore e organizzatore può desumersi dal ruolo di dominus dell’organizzazione, desunto dalla gestione dei rapporti con le società interposte e dall’impiego di un prestanome. La motivazione del giudice di merito è incensurabile in sede di legittimità quando si fonda su elementi precisi e congrui, sulla base di accettabili massime di esperienza.
Il Fatto
La Corte d’appello di Venezia, con sentenza del 1 luglio 2024, aveva confermato la decisione del G.U.P. del Tribunale di Verona dell’8 febbraio 2021, resa all’esito di giudizio abbreviato. Due imputati erano stati riconosciuti responsabili del reato di cui all’art. 416 cod. pen. e dei reati di cui agli artt. 2 e 3 d.lgs. n. 74 del 2000, con condanne rispettivamente a tre anni e quattro mesi e a due anni e otto mesi di reclusione, concesse le circostanze attenuanti generiche e applicata la diminuente per il rito.
Secondo la ricostruzione dei giudici di merito, gli imputati avevano promosso e organizzato un’associazione finalizzata a una frode IVA, gestendo di fatto una società operante nel settore petrolifero e avvalendosi di tre società “cartiere” che acquistavano prodotti in regime di esenzione dichiarandosi falsamente esportatori abituali, rivendevano i beni con addebito di IVA mai versata all’Erario. La questione giungeva in Cassazione sulla scorta di ricorsi che denunciavano vizi di motivazione in ordine alla sussistenza dell’associazione, alla qualifica di promotore, alla prova delle retrocessioni di IVA e alla determinazione della pena.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi per difetto di specificità e manifesta infondatezza delle censure, esaminando congiuntamente i motivi di analogo tenore. Il nucleo argomentativo ruota attorno alla configurabilità del reato associativo e alla tenuta della motivazione di secondo grado.
Quanto alla critica secondo cui la società non sarebbe stata esclusivamente funzionale all’illecito, la Corte ha affermato che non è manifestamente illogico ritenere che la stessa sia stata utilizzata anche per operazioni lecite, evidenziando l’ingente entità di quelle illecite la funzione di risorsa strutturalmente destinata allo svolgimento di attività criminose. Del resto, in linea generale, la partecipazione al sodalizio è configurabile anche quando il soggetto svolga attività perfettamente lecite.
Il Collegio ha poi ritenuto la valorizzazione della costituzione di una nuova società “cartiera” quale indizio della volontà di proseguire indefinitamente nelle frodi. La condotta di pre-costituzione di uno strumento operativo è indicativa di tale volontà anche a prescindere dal concreto utilizzo dello “schermo”, poiché per il perfezionamento del reato associativo è sufficiente l’attività già realizzata tramite le tre ditte “cartiere”, caratterizzata da un programma di successione operativa e cessata in concomitanza con l’avvio della verifica fiscale.
Sul profitto, la Corte ha chiarito che l’accertamento dell’associazione non richiede l’individuazione del guadagno concretamente conseguito: le retrocessioni in contanti sono state comunque accertate, e la loro contenuta entità rispetto all’evasione non esclude altre più consistenti movimentazioni, attesa l’esistenza di forme di riservatezza nelle comunicazioni. La prova dell’illecito si fonda sull’avvenuta evasione dell’IVA per ingenti importi.
Riguardo alla qualifica apicale, la motivazione ha evidenziato il ruolo di dominus dell’organizzazione, concretizzatosi nella gestione dei rapporti con le società interposte, nella concertazione delle strategie e nell’impiego di un prestanome quale formale amministratrice. Analogamente, per la posizione concorrente, la Corte ha ritenuto specifiche le censure relative alla condotta di partecipazione e alla qualifica di amministratore di fatto, desumibile dall’art. 2639 cod. civ. alla luce di specifiche attività gestionali. Infine, la determinazione del trattamento sanzionatorio è stata ritenuta sorretta da motivazione congrua e incensurabile.
Nota della Redazione
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