Esigenze cautelari e tempo silente nel narcotraffico associato (Cass. pen. Sez. VI n. 33144 del 07.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il controllo di legittimità sui provvedimenti cautelari è circoscritto alla verifica delle ragioni giuridiche della decisione e dell’assenza di illogicità evidenti, con esclusione di ogni riesame del merito. In tema di misure applicate per reati di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., il tempo trascorso dalla commissione del reato non è valutabile ai fini della revoca o della sostituzione quando ha già formato oggetto del giudicato cautelare: rileva solo il tempo decorso dall’applicazione o dall’esecuzione della misura, se accompagnato da ulteriori elementi di valutazione. L’attualità del pericolo di reiterazione non richiede l’imminenza di specifiche occasioni di ricaduta, ma una prognosi sulla possibilità di condotte reiterative, tanto più approfondita quanto maggiore è la distanza temporale dai fatti. La rescissione del vincolo associativo, ove solo dedotta, non basta a superare la presunzione relativa di attualità delle esigenze cautelari.
Il Fatto
Il ricorrente è sottoposto a custodia cautelare in carcere per avere, secondo la provvisoria incolpazione, promosso, organizzato e diretto un’associazione dedita al narcotraffico e per plurimi reati fine, ai sensi dell’art. 73 d.P.R. n. 309/1990. Dopo essersi reso irreperibile, è stato rintracciato in Spagna e tradotto in Italia nel 2024 in esecuzione di mandato di arresto europeo.
La difesa ha chiesto la revoca o, in subordine, la sostituzione della misura, deducendo l’insussistenza dell’attualità del pericolo di reiterazione: l’organizzazione sarebbe stata disarticolata dagli arresti dei sodali e i fatti risalirebbero al 2019. Il Tribunale di Roma ha respinto l’appello cautelare, rilevando l’assenza di elementi di novità rispetto alle precedenti decisioni. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione per erronea applicazione dell’art. 275 cod. proc. pen. e vizi della motivazione.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dai limiti del giudizio di legittimità in materia cautelare: il controllo riguarda le ragioni giuridiche del provvedimento e la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo, non la ricostruzione dei fatti né l’apprezzamento delle fonti probatorie. Le censure che si risolvono in una diversa valutazione del merito sono inammissibili.
I giudici di merito hanno escluso fatti sopravvenuti idonei a mutare l’apprezzamento delle esigenze cautelari. Dalle condotte emerge il persistente interesse del ricorrente per le attività di narcotraffico: le richieste di informazioni sull’andamento dello spaccio e sul recupero dei crediti, i rapporti con nuovi fornitori, i contatti finalizzati a riaprire la piazza di spaccio. Rilievo ha avuto anche la gestione di criptovalute dichiarata in interrogatorio, senza alcun titolo abilitativo, e la prosecuzione dell’attività di spaccio dall’abitazione in cui era ristretto, con sequestri di sostanza stupefacente nel 2019 e nel 2020.
Sul piano giuridico la Corte richiama un principio consolidato: nei reati per cui opera la presunzione relativa dell’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., il tempo silente non è valutabile ai fini della revoca o della sostituzione se ha già formato oggetto del giudicato cautelare. Assume rilievo solo il tempo decorso dall’applicazione o dall’esecuzione della misura, qualificabile come fatto sopravvenuto in presenza di ulteriori elementi (Sez. II n. 47120 del 2021; Sez. II n. 12807 del 2020).
Il requisito dell’attualità non equivale all’imminenza di specifiche occasioni di ricaduta: richiede una valutazione prognostica basata su modalità della condotta, personalità e contesto socio-ambientale (Sez. V n. 12869 del 2022; Sez. II n. 6593 del 2022). Nel narcotraffico associato la prognosi non si limita all’operatività del sodalizio o alla data dei reati fine, ma investe la possibile commissione di reati espressivi della medesima professionalità criminale; la disarticolazione del gruppo, peraltro solo dedotta, non supera la presunzione (Sez. III n. 16357 del 2021).
La Corte conferma quindi la non fungibilità della custodia intramuraria: gli arresti domiciliari non recidono i legami criminali, perché il braccialetto elettronico preserva dal rischio di fuga ma non impedisce i contatti con terzi nel domicilio, che nella specie aveva costituito base logistica dell’associazione. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese processuali.
Nota della Redazione
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