Mandato a impugnare e ricorso per cassazione dell’imputato assente (Cass. pen. Sez. VI n. 33152 del 07.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Gli oneri formali previsti dall’art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. si applicano anche al ricorso per cassazione proposto nell’interesse dell’imputato nei cui confronti si sia proceduto in assenza. La disposizione, collocata tra le norme generali in materia di impugnazioni, esige che il difensore privo di nomina fiduciaria sia munito di specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o elezione di domicilio dell’imputato. Non è ammissibile che l’impugnazione di legittimità sia soggetta a un regime meno rigoroso di quello valevole per l’appello, essendo il mandato funzionale all’esercizio consapevole del diritto di impugnazione. La relativa inammissibilità resta ferma anche all’esito della conversione dell’appello in ricorso per cassazione.
Il Fatto
Il Tribunale di Palermo ha condannato l’imputato alla pena di due mesi di reclusione ed euro 200,00 di multa, con sospensione condizionale, per il reato di cui all’art. 570 cod. pen. Il difensore d’ufficio, nominato dopo la rinuncia del difensore di fiducia, ha proposto appello deducendo l’assenza dei presupposti della responsabilità, per l’assoluta indigenza dell’imputato, mai percettore di redditi né titolare di beni, come emergerebbe dalle indagini patrimoniali e dalle testimonianze richiamate.
Con ordinanza del 21 novembre 2024 la Corte di appello di Palermo ha riqualificato l’appello in ricorso per cassazione, ai sensi degli artt. 568, comma 5, e 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., ritenendo il gravame inammissibile per mancanza dello specifico mandato ad impugnare e demandando alla Corte di legittimità la verifica dell’ammissibilità in concreto.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte dichiara il ricorso inammissibile. In via preliminare osserva che la Corte di appello ha correttamente ravvisato la causa di inammissibilità dell’art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. per difetto dello specifico mandato in favore del difensore appellante, qualificatosi d’ufficio. La disposizione è applicabile perché l’imputato è stato dichiarato assente in primo grado e l’appello è stato depositato dal difensore d’ufficio dopo il 30 dicembre 2022, data di entrata in vigore della riforma Cartabia, e dopo il 24 agosto 2024, data di entrata in vigore della legge 9 agosto 2024, n. 114.
Quest’ultima ha abrogato il comma 1-ter dell’art. 581 cod. proc. pen. e modificato il successivo comma 1-quater, limitando gli obblighi ivi previsti ai casi di imputati giudicati in assenza quando l’atto di impugnazione sia presentato da difensore privo di nomina fiduciaria. Per gli stessi motivi l’impugnazione resta inammissibile anche dopo la conversione dell’appello in ricorso per cassazione.
La Corte aderisce a un consolidato orientamento secondo cui gli oneri formali dell’art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., novellato dall’art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, sono applicabili al ricorso per cassazione dell’imputato giudicato in assenza. Sul piano sistematico la norma è collocata tra le disposizioni generali sulle impugnazioni. Inoltre, non può ammettersi che l’impugnazione di legittimità nell’interesse dell’imputato assente sia soggetta a un regime meno rigoroso di quello dell’appello, essendo il mandato funzionale a garantire l’esercizio consapevole del diritto di impugnazione, come affermato da Sez. 5, n. 39166 del 04/07/2023 e da Sez. 6, n. 43718 del 10/11/2023.
Alla pronuncia di inammissibilità conseguono, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo l’ipotesi di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità richiamata da Corte cost. n. 186 del 13/06/2000. Segue la condanna alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura liquidata dal Tribunale di Palermo con separato decreto ai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.R. 115/2002, con pagamento a favore dello Stato.
Nota della Redazione
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