Sequestro preventivo su beni già sottoposti a sequestro probatorio annullato (Cass. pen. Sez. II n. 33154 del 07.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca allargata ex art. 240-bis cod. pen. può essere disposto anche su beni già assoggettati a sequestro probatorio annullato o revocato per difetto dei presupposti. Il precedente annullamento o la revoca del sequestro probatorio, difatti, non costituiscono condizione di invalidità del successivo provvedimento di sequestro preventivo, poiché diverse sono la natura, le finalità e la struttura dei due istituti. Ai fini della legittimità del titolo ablativo rilevano la sussistenza di un reato rientrante nel catalogo della norma e l’assoluta sproporzione tra redditi leciti e valore dei beni sequestrati.

Il Fatto

Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice delle impugnazioni cautelari reali, con ordinanza del 18 aprile 2025 respingeva l’appello proposto nell’interesse di un’indagata avverso il provvedimento con cui il G.i.p. del medesimo Tribunale, il 12 luglio 2024, aveva rigettato l’istanza di dissequestro e restituzione di denaro contante e beni preziosi. Il sequestro era stato disposto in relazione alle imputazioni di truffa, estorsione e associazione a delinquere.

Il giudice dell’appello cautelare riteneva legittimo il sequestro sul rilievo che, in relazione all’imputazione di estorsione, poteva essere disposta la confisca allargata ex art. 240-bis cod. pen. La difesa proponeva ricorso per cassazione deducendo l’invalidità derivata dal mancato annullamento del sequestro probatorio, l’erronea qualificazione del reato e l’estraneità dei monili ai fatti contestati.

La Motivazione della Corte

La Corte respinge il ricorso. Il primo motivo è infondato: il difetto di validità dell’originario sequestro probatorio non riverbera i propri effetti sul successivo sequestro preventivo, che ha presupposti e condizioni differenti. Il sequestro preventivo di natura impeditiva, di cui all’art. 321, comma 1, cod. proc. pen., può essere disposto anche su beni già assoggettati a sequestro probatorio annullato per difetto dei presupposti, in quanto diverse sono natura, finalità e struttura dei relativi provvedimenti applicativi.

Nel percorso argomentativo la Corte richiama la propria giurisprudenza di legittimità, in particolare Sez. II n. 43222 del 28.09.2022 e Sez. VI n. 12544 del 12.02.2020, che hanno affermato come il sequestro preventivo finalizzato alla confisca ex art. 240-bis cod. pen. possa essere disposto su beni già sottoposti a sequestro probatorio qualora ricorrano i presupposti di entrambi gli istituti.

Quanto al secondo motivo, la Corte rileva che il tribunale del riesame ha già esposto la sussistenza dei presupposti del sequestro finalizzato alla confisca allargata: l’attuale imputazione ex art. 629 cod. pen. rientra nel catalogo della norma e sussiste assoluta sproporzione tra redditi e valore dei beni. Irrilevanti restano le circostanze relative alla definizione della posizione in fase cautelare e alla qualificazione dei fatti nei confronti dei coimputati in sede di giudizio abbreviato, permanendo le condizioni di legittimità del titolo ablativo.

Le doglianze relative al difetto di motivazione sul sequestro dei monili, non specificamente dedotte dinanzi al giudice dell’appello cautelare, sono inammissibili in sede di legittimità. Alla declaratoria di infondatezza consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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