Il dolo eventuale nel riciclaggio: inammissibile il ricorso per vizio di motivazione (Cass. pen. Sez. 7 n. 338 del 07.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, perché non specifico e soltanto apparente, il motivo di ricorso per cassazione che si risolva nella pedissequa reiterazione delle doglianze già dedotte in appello e puntualmente disattese dal giudice di merito. Il vizio di motivazione censurabile ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. è soltanto quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento. In tema di riciclaggio, il dolo eventuale si configura quando l’agente ha la concreta possibilità di rappresentarsi, accettandone il rischio, la provenienza delittuosa del denaro ricevuto ed investito.
Il Fatto
La ricorrente impugnava la sentenza della Corte di Appello di Torino che ne aveva confermato la condanna per il reato di cui all’art. 648-bis cod. pen. Con l’unico motivo di ricorso, la difesa deduceva l’illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo nella forma del dolo eventuale. La questione era giunta alla Corte di legittimità dopo il giudizio di merito che aveva valorizzato la provenienza di una somma di denaro, di importo elevato, accreditata sul conto corrente della ricorrente da parte di un soggetto commerciale con cui la stessa non aveva mai avuto alcun rapporto.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente rilevato che il motivo di ricorso non era deducibile in sede di legittimità, in quanto fondato su censure che riproponevano in modo pedissequo quelle già presentate in appello e già disattese dal giudice di merito. Tali doglianze, secondo i giudici di legittimità, dovevano considerarsi non specifiche ma soltanto apparenti, poiché omettevano di assolvere alla tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza impugnata.
La Corte ha inoltre chiarito che il vizio di motivazione censurabile ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. è esclusivamente quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento. In proposito, è stato richiamato il principio secondo cui l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato limitarsi a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 2003, Petrella, Rv. 226074).
Con riferimento al merito della censura, la Suprema Corte ha ricordato il principio di diritto per cui, in tema di riciclaggio, il dolo eventuale si configura quando l’agente ha la concreta possibilità di rappresentarsi, accettandone il rischio, la provenienza delittuosa del denaro ricevuto ed investito (Sez. 2, n. 36893 del 2018, PG/Franchini, Rv. 274457 – 01).
La motivazione della sentenza impugnata, ad avviso della Corte, non presentava alcun vizio riconducibile alla nozione delineata dall’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. La Corte territoriale aveva infatti correttamente evidenziato che la circostanza che l’imputata si fosse rappresentata la possibilità, accettandone il rischio, della provenienza delittuosa del denaro confluito sul proprio conto corrente. Tale elemento era stato desunto dal fatto che l’accredito di una somma decisamente elevata, superiore a 17.000 euro, risultava disposto da un soggetto commerciale con cui la ricorrente non aveva mai avuto alcun tipo di rapporto.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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