Reato continuato in executivis: aumenti sproporzionati e obbligo di motivazione rafforzata (Cass. pen. Sez. I n. 33173 del 07.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di reato continuato applicato in sede esecutiva, il giudice dell’esecuzione che procede all’unificazione di pene già inflitte per più violazioni deve assumere come pena base quella determinata in cognizione per il reato più grave e operare aumenti per i reati-satellite secondo il criterio dell’art. 81 cod. pen. Quando gli aumenti per i reati-satellite sono di entità elevata, l’impegno motivazionale richiesto è più penetrante: il giudice deve rendere conto del rispetto del rapporto di proporzionalità tra le pene inflitte per fatti omogenei. In difetto, la sproporzione sanzionatoria integra carenza di motivazione e comporta l’annullamento del solo trattamento sanzionatorio, con rinvio al giudice del merito perché ridetermini la pena nel rispetto dei criteri indicati.
Il Fatto
Il condannato propone ricorso avverso l’ordinanza con cui la Corte d’appello di Palermo, in funzione di giudice dell’esecuzione, aveva riconosciuto il vincolo della continuazione tra i reati giudicati con più sentenze e rideterminato la pena complessiva in quindici anni e due mesi di reclusione, oltre multa. Un precedente provvedimento della stessa Corte aveva già unificato i fatti di due sentenze, rideterminando la pena in dieci anni e otto mesi di reclusione e 66.000 euro di multa. Su tale complessivo il provvedimento impugnato aveva operato un aumento di quattro anni e sei mesi di reclusione e 24.000 euro di multa per gli ulteriori reati.
Il ricorrente lamenta, con il primo motivo, la violazione del principio di terzietà del giudice, per essere il Consigliere estensore del provvedimento impugnato anche estensore di una delle sentenze di condanna. Con il secondo motivo contesta il calcolo della pena e l’omessa motivazione sugli aumenti applicati per i reati-satellite.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è dichiarato infondato. La Corte esclude ogni profilo di incompatibilità del giudice dell’esecuzione identificato con il giudice della fase cognitiva, richiamando il principio per cui le norme sulla incompatibilità presidiano i valori di terzietà e imparzialità solo quando il secondo termine della relazione implichi una valutazione di merito sull’accusa, diversa dalla sede cognitiva. Nel caso in esame, la competenza del giudice dell’esecuzione deriva inderogabilmente dalla sua identificazione con il giudice che ha deliberato, secondo l’art. 665, comma 1, cod. proc. pen., con la conseguenza che la coincidenza del magistrato-persona fisica non configura alcuna divaricazione tra giudicato e deliberazione.
Il secondo motivo, invece, è fondato. La Corte ricostruisce il principio della costante giurisprudenza di legittimità in tema di continuazione applicata in executivis: quando la sentenza a pena più grave abbia già unificato più reati in continuazione nel giudizio di cognizione, il giudice dell’esecuzione deve assumere come base la pena inflitta per la violazione più grave, prescindendo dall’aumento per i reati-satellite, che va determinato ex novo. Il percorso impone di scorporare tutti i reati riuniti in continuazione, individuare quello più grave e solo successivamente operare aumenti autonomi per i reati-satellite, per consentire il vaglio di congruità della pena concordata.
Quanto ai fatti già unificati con la precedente ordinanza, la Corte rileva che nessuna doglianza può essere avanzata in questa sede: quel provvedimento non era stato impugnato e non erano stati sollevati rilievi sulle modalità di determinazione della pena seguite allora dalla Corte territoriale. Il provvedimento impugnato ha utilizzato come base di calcolo la pena rideterminata in quella sede, mai contestata dal ricorrente.
La censura fondata riguarda, invece, l’entità degli aumenti per i reati-satellite della sentenza residua, due fatti di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/90: quattro anni e sei mesi di reclusione e 24.000 euro di multa, laddove per altri quattro reati-satellite della sentenza precedente, parimenti sanzionati, era stato riconosciuto un aumento di otto mesi per ciascun reato. La Corte ribadisce che, in tema di reato continuato, il giudice non è tenuto a motivazione specifica per aumenti di esigua entità; ma il grado di impegno motivazionale è correlato all’entità degli aumenti e alla necessità di verificare il rispetto del rapporto di proporzione tra le pene e dei limiti dell’art. 81 cod. pen., evitando surrettizi cumuli materiali.
Essendo gli aumenti determinati in termini elevati ed emergendo una patente sproporzione tra fatti omogenei, l’impegno richiesto era più penetrante. In difetto di motivazione sufficiente, l’ordinanza è annullata con rinvio alla Corte d’appello di Palermo per nuovo giudizio sul solo trattamento sanzionatorio.
Nota della Redazione
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