Decreto di irreperibilità: ricerche cumulative e nullità assoluta del contraddittorio (Cass. pen. Sez. I n. 33172 del 07.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini dell’emissione del decreto di irreperibilità, le ricerche dell’interessato devono essere eseguite cumulativamente, e non alternativamente o parzialmente, in tutti i luoghi indicati dall’art. 159 cod. proc. pen. Il decreto è atto formale insostituibile anche nella fase esecutiva, perché presuppone la valutazione discrezionale circa congruità, adeguatezza e validità delle indagini volte ad accertare la residenza del condannato. La sua omissione, con notifica degli atti direttamente al difensore, integra nullità assoluta di ordine generale per violazione del contraddittorio, ex art. 178, lett. c), cod. proc. pen., con conseguente annullamento con rinvio ai sensi del combinato disposto degli artt. 623, comma 1, lett. b), e 604, comma 4, cod. proc. pen.
Il Fatto
Il Tribunale di Trieste, in funzione di giudice dell’esecuzione, all’esito dell’udienza in camera di consiglio fissata ai sensi dell’art. 666 cod. proc. pen., revocava il beneficio della sospensione condizionale concesso al condannato dal GIP del Tribunale di Udine. La revoca si fondava sull’intervenuta condanna, nei cinque anni dal passaggio in giudicato della prima sentenza, per un fatto anteriormente commesso e per una pena che, cumulata con quella sospesa, superava i limiti dell’art. 163 cod. pen.
Il condannato, tramite il difensore di fiducia, impugnava il provvedimento. Nel giudizio di esecuzione era stato ritenuto irrintracciabile e l’avviso di fissazione dell’udienza era stato notificato al difensore, senza che fosse stato emesso alcun decreto di irreperibilità. Il ricorrente eccepiva l’incompletezza delle ricerche, non svolte presso la residenza né presso il luogo di lavoro, pur essendo egli sottoposto all’affidamento in prova al servizio sociale.
La Motivazione della Corte
La Prima Sezione accoglie il ricorso e individua la questione nella correttezza del procedimento seguito dal giudice dell’esecuzione per la notifica dell’atto introduttivo. Il Collegio richiama la regola secondo cui, ai fini dell’emissione del decreto di irreperibilità, le ricerche vanno condotte in tutti i luoghi indicati dall’art. 159 cod. proc. pen., in modo cumulativo e non parziale, come affermato da Sez. I n. 11341 del 27/11/2020, dep. 2021, Pavlovic, Rv. 280976.
Il giudice procedente, invece, non ha disposto alcuna ricerca: ha dichiarato a verbale l’irrintracciabilità del condannato e ha direttamente disposto la notifica degli atti al difensore, sul mero presupposto fattuale della mancata reperibilità. Il Collegio sottolinea che l’elenco dei luoghi indicati dall’art. 159 cod. proc. pen. è meramente indicativo, ma nel caso concreto le ricerche non erano state eseguite né presso la residenza né presso il luogo di lavoro.
Ne deriva che il Tribunale ha emesso un provvedimento non previsto dall’ordinamento e ha omesso gli adempimenti prodromici e necessari per la rituale notifica dell’atto introduttivo del giudizio di esecuzione al condannato. Tale omissione ha violato il contraddittorio e ha cagionato una nullità assoluta di ordine generale ex art. 178, lett. c), cod. proc. pen.
Quanto alle conseguenze processuali, la Corte richiama Sez. I n. 6117 del 01/12/2020, Selis, Rv. 280524: nei casi in cui il provvedimento impugnato sia affetto da nullità assoluta per violazione del contraddittorio, deve disporsi l’annullamento con rinvio, applicandosi la regola generale del combinato disposto degli artt. 623, comma 1, lett. b), e 604, comma 4, cod. proc. pen. L’ordinanza impugnata è pertanto annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Trieste.
Nota della Redazione
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