Inammissibile il ricorso che sollecita una nuova lettura delle prove (Cass. pen. Sez. VII n. 12075 del 26.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che, riproponendo le medesime censure già sottoposte al giudice di appello, tenda a ottenere una nuova e diversa lettura delle emergenze istruttorie, sollecitando una valutazione più favorevole preclusa al giudice di legittimità. La motivazione del giudice del gravame è incensurabile quando risulti congrua, fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non manifestamente illogica. In materia di stupefacenti, la destinazione allo spaccio e l’esclusione dell’uso personale possono desumersi dal dato quantitativo, dalle modalità di confezionamento e di occultamento e dal valore indiziario del materiale detenuto. L’eventuale condizione di assuntore non è incompatibile con la condotta di detenzione finalizzata allo spaccio.
Il Fatto
La Corte di appello di Catanzaro, con sentenza del 03.06.2024, confermava la pronuncia del Tribunale che aveva giudicato l’imputato colpevole del delitto di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990. Avverso tale decisione il condannato proponeva ricorso per cassazione.
Il ricorrente contestava il giudizio di responsabilità, sostenendo che non fosse stato spiegato per quale ragione un esiguo quantitativo di stupefacente dovesse ritenersi destinato allo spaccio anziché all’uso personale. Censurava, inoltre, la motivazione relativa alla somma di denaro — di cui assumeva la provata provenienza lecita e l’avvenuta restituzione — e il trattamento sanzionatorio, reputato eccessivo. La questione giungeva così davanti al giudice di legittimità.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il ricorrente, riproponendo le stesse censure già avanzate in appello, mirava a ottenere una nuova e non consentita lettura delle emergenze istruttorie, chiedendone una valutazione diversa e più favorevole, preclusa al giudice di legittimità.
La Corte ha rilevato che il Collegio del gravame, pronunciandosi proprio sulla questione riproposta, aveva steso una motivazione del tutto congrua, ancorata a oggettive risultanze dibattimentali e non manifestamente illogica, come tale non censurabile. In particolare, la destinazione allo spaccio della sostanza risultava da elementi oggettivi e inequivoci, tali da escluderne l’uso personale.
Sul punto sono stati valorizzati il dato quantitativo, le modalità di confezionamento e di occultamento — dieci dosi in involucri di plastica termosaldati, custoditi in un contenitore nascosto nella cantina — e, con valore indiziario, la detenzione, insieme alla cocaina, di vari pezzi di ritaglio di cellophane, materiale utilizzabile per il confezionamento delle dosi.
Quanto alla somma di denaro rinvenuta, la sentenza impugnata non aveva risposto al gravame che ne assumeva l’avvenuta restituzione già con la pronuncia di primo grado. La Corte ha tuttavia osservato che, eliminato questo elemento dal tessuto argomentativo, la decisione resta comunque sufficientemente motivata alla luce degli argomenti richiamati. A essi si aggiunge la considerazione che l’eventuale condizione di assuntore non è incompatibile con la condotta contestata.
La motivazione è stata ritenuta adeguata anche in ordine al trattamento sanzionatorio: la Corte di appello aveva evidenziato che il primo giudice si era discostato dal minimo edittale in misura limitata, peraltro concedendo le circostanze attenuanti generiche. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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