Querela del detentore qualificato e ricorso che reitera i motivi d’appello (Cass. pen. Sez. VII n. 33311 del 08.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il detentore qualificato del bene, e non il proprietario non detentore, è persona offesa dal reato ed è legittimato a proporre querela, senza che sia necessario il possesso di poteri di rappresentanza del proprietario. È inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera i motivi già prospettati con l’atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti del provvedimento impugnato. Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere motivato con l’assenza di elementi di segno positivo, non essendo più sufficiente, dopo la riforma dell’art. 62-bis cod. pen., il solo stato di incensuratezza. Ai fini della determinazione della pena è sufficiente che il giudice dia conto dell’impiego dei criteri dell’art. 133 cod. pen., salvo che la pena sia di gran lunga superiore alla misura media edittale.

Il Fatto

Il ricorrente propone ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi, avverso la sentenza con cui la Corte d’appello di Firenze, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Pisa, ha dichiarato non doversi procedere per i reati di cui ai capi b) e c) per mancanza di querela e ha rideterminato la pena per il reato di cui al capo a).

Il ricorso deduce la mancata legittimazione del querelante e l’assenza di procura speciale, il riconoscimento della recidiva, il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la determinazione della pena in violazione dell’art. 133 cod. pen.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso nel complesso manifestamente infondato. Quanto alla prima censura, il Collegio ritiene corretta la valutazione della Corte territoriale, che ha considerato valida la querela presentata dal gestore dell’impianto: questi, in quanto titolare di una detenzione qualificata sul bene, deve essere ritenuto parte offesa del reato e legittimato alla presentazione della querela.

Non è necessario, precisa la Corte, che il detentore disponga anche di poteri di rappresentanza del proprietario, quasi che il diritto di querela debba spettare solo al proprietario o a un soggetto che ne abbia i poteri rappresentativi. Ne discende che persona offesa dal reato è il detentore e non il proprietario non detentore, danneggiato dallo stesso. Sul punto richiama Sez. 4 n. 8094 del 29/01/2014, Rv. 259289.

Quanto ai restanti motivi, la Corte ribadisce che è inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l’atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti del provvedimento impugnato e limitandosi a lamentare, in modo generico, una presunta carenza o illogicità della motivazione. Richiama sul punto Sez. 2 n. 27816 del 22/03/2019, Rv. 276970, Sez. 3 n. 44882 del 18/07/2014, Rv. 260608 e Sez. 6 n. 20377 del 11/03/2009, Rv. 243838.

La Corte territoriale, con motivazione logica e puntuale, ha ritenuto che l’episodio criminoso fosse significativo, in rapporto alla natura e al tempo di commissione dei precedenti, di una più accentuata colpevolezza e di una maggiore pericolosità del reo. Sul diniego delle attenuanti generiche il Collegio richiama Sez. 4 n. 32872 del 08/06/2022, Rv. 283489. Quanto alla pena, osserva che è sufficiente che il giudice dia conto dell’impiego dei criteri dell’art. 133 cod. pen. con formule quali “pena congrua”, “pena equa” o “congruo aumento”, richiamando Sez. 2 n. 36104 del 27/04/2017, Rv. 271243, e rileva che l’ipotesi della pena di gran lunga superiore alla misura media non ricorre. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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