Inammissibile il ricorso che reitera i motivi d’appello senza confronto critico (Cass. pen. Sez. VII n. 33313 del 08.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l’atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti del provvedimento impugnato e limitandosi a lamentare, in maniera generica, una presunta carenza o illogicità della motivazione. In tema di furto, l’aggravante della destrezza si caratterizza per la spiccata rapidità dell’azione di impossessamento, mentre lo strappo di cui all’art. 624-bis cod. pen. è condotta connotata da un qualche grado di violenza, seppur esercitata sulla cosa e non sulla persona, direttamente finalizzata allo spossessamento del bene. Ai fini della circostanza attenuante del danno di particolare tenuità, l’entità del danno va verificata al momento della consumazione del reato, costituendo la restituzione della refurtiva un post factum non valutabile a tale fine.

Il Fatto

Il ricorrente propone, a mezzo del difensore di fiducia, ricorso per cassazione — articolato in quattro motivi — avverso la sentenza con cui la Corte d’appello di Roma ha confermato la decisione del Tribunale di Velletri. Quest’ultima, per i reati di cui agli artt. 624-bis, 337, 582 e 585 cod. pen., riuniti in continuazione, lo aveva condannato alla pena di anni tre di reclusione ed euro mille di multa.

Il ricorso deduce l’erronea qualificazione del fatto come furto con strappo anziché furto con destrezza; la mancata qualificazione come tentato furto, dato il brevissimo lasso temporale tra la sottrazione e l’intervento delle forze dell’ordine; l’esclusione della scriminante di cui all’art. 393-bis cod. pen.; e l’omessa applicazione dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen.

La Motivazione della Corte

La Corte di legittimità dichiara il ricorso inammissibile. Il provvedimento muove dal rilievo che non può che ribadirsi quanto già affermato in precedenti decisioni, secondo cui è inammissibile il ricorso che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l’atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato. A sostegno richiama, tra le altre, Sez. 2 n. 27816 del 22.03.2019, Sez. 3 n. 44882 del 18.07.2014 e Sez. 6 n. 20377 dell’11.03.2009.

Quanto alla qualificazione giuridica, la Corte di merito ha respinto con motivazione logica e puntuale la richiesta di riqualificazione in furto con destrezza, applicando il principio secondo cui tale aggravante si caratterizza per la spiccata rapidità dell’azione nell’impossessamento della cosa mobile altrui, mentre lo strappo è condotta connotata da un qualche grado di violenza, seppur esercitata sulla cosa e non sulla persona, direttamente finalizzata allo spossessamento del bene (Sez. 5 n. 44976 del 09.06.2016). Nella specie è stato accertato che il telefono cellulare è stato strappato dalle mani della persona offesa.

Del pari la Corte di merito ha correttamente ritenuto infondata la richiesta di qualificazione come tentativo, poiché non vi è stata solo la sottrazione del telefono ma anche il suo impossessamento da parte dell’autore del delitto, fermato solo successivamente dalle forze dell’ordine.

Parimenti è stata rigettata la richiesta di applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 393-bis cod. pen., non emergendo alcun atto arbitrario delle forze dell’ordine valutabile come eccedente i limiti delle loro attribuzioni. Infine, sul diniego dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen., la Corte di merito ha fatto applicazione del principio secondo cui l’entità del danno alla persona offesa deve verificarsi al momento della consumazione del reato, costituendo la restituzione della refurtiva solo un post factum non valutabile a tale fine (Sez. 5 n. 19728 dell’11.04.2019).

Il ricorso, manifestamente infondato, è quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *