Inammissibile il ricorso che non si confronta con la motivazione d’appello (Cass. pen. Sez. VII n. 33327 del 08.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che riproduca profili di censura già vagliati e disattesi dal giudice di merito, senza una critica analitica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e senza la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto e dei correlati riferimenti alla motivazione. L’onere di specificità dell’impugnazione impone al ricorrente di confrontarsi con la motivazione del provvedimento gravato, che, se logica e congrua e corretta in punto di diritto, è immune da vizi di legittimità. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma in favore della cassa delle ammende.

Il Fatto

La Corte d’appello di Torino, con sentenza del 28.01.2025, ha confermato la decisione del Tribunale di Torino del 16.01.2024, che aveva condannato l’imputato per il delitto di tentato furto aggravato di cui agli artt. 56, 624 e 625, n. 2 e 7, cod. pen.

L’imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore di fiducia, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., deducendo due motivi: da un lato, la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, per avere la Corte territoriale richiamato per relationem le ragioni della sentenza di primo grado omettendo di valutare i motivi di gravame; dall’altro, la mancanza di motivazione e l’inosservanza di norme processuali, per erronea applicazione dell’art. 545-bis cod. proc. pen. e per difetto di motivazione sulla mancata sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità.

La Motivazione della Corte

La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I motivi, osserva la Corte, sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, non sono scanditi da una necessaria critica analitica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e sono privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell’atto impugnato.

Il Collegio richiama la giurisprudenza sul contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione, in particolare Sez. 6 n. 8700 del 21.01.2013 e le Sezioni Unite n. 8825 del 27.10.2016, dep. 2017, Galtelli, precisando che i principi ivi affermati sui motivi d’appello possono applicarsi anche al ricorso per cassazione.

Nel caso concreto, il ricorrente non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte d’appello, che risulta logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e, pertanto, immune da vizi di legittimità. I giudici del gravame, rispondendo puntualmente ai motivi riguardanti la recidiva, l’entità della pena discostata dal minimo edittale e il diniego delle sanzioni sostitutive, hanno dato conto con ampia motivazione del perché il reato accertato si ponesse nel solco della pericolosità dimostrata, in ragione dei numerosi precedenti giudiziari specifici, culminata con la carcerazione sino a pochi mesi prima del fatto.

Su queste basi la Corte ha confermato l’adeguatezza del trattamento sanzionatorio e l’inidoneità delle sanzioni sostitutive alla rieducazione, ravvisando l’inammissibilità per difetto di specificità. Alla declaratoria consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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