Astensione collettiva e sospensione della prescrizione per l’intero periodo dei rinvii (Cass. pen. Sez. VII n. 36151 del 06.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
I rinvii del dibattimento disposti a seguito dell’adesione del difensore all’astensione collettiva dalle udienze proclamata dall’associazione di categoria comportano la sospensione del corso della prescrizione per tutto il periodo complessivo della durata dei rinvii, e non per il solo periodo massimo di sessanta giorni. La questione relativa alla prescrizione costituisce questione di diritto rispetto alla quale il dedotto vizio di motivazione è irrilevante, rilevando unicamente se la causa estintiva si sia o meno prodotta. L’inammissibilità del ricorso per cassazione non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude la possibilità di rilevare e dichiarare la prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata.
Il Fatto
L’imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere per il reato di furto aggravato ex artt. 110, 624 e 625, comma primo, n. 2, cod. pen. e ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 110, 477 e 482 cod. pen.
L’unico motivo di ricorso lamenta un vizio di motivazione in relazione all’intervenuta prescrizione del reato di cui al capo oggetto di conferma. La questione arriva davanti alla Corte perché il ricorrente assume che il termine estintivo si sia maturato prima della sentenza impugnata, una volta esclusa la sospensione per l’intero periodo dei rinvii disposti per l’astensione collettiva della difesa.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva anzitutto che la censura è inammissibile sotto il profilo del dedotto vizio di motivazione. La prescrizione è una questione di diritto rispetto alla quale il vizio argomentativo è irrilevante, poiché ciò che conta è soltanto accertare se la causa di estinzione si sia o meno verificata.
Sul merito della doglianza, la Corte ricorda che è pacifico nella giurisprudenza di legittimità che i rinvii del dibattimento disposti a seguito dell’adesione del difensore all’astensione collettiva dalle udienze proclamata dall’associazione di categoria comportano la sospensione del corso della prescrizione per tutto il periodo complessivo della durata dei rinvii, e non per il periodo massimo di sessanta giorni ipotizzato dal ricorrente. A sostegno richiama Sez. U, n. 1021 del 28/11/2001.
Applicando tale principio, il Collegio osserva che anche volendo fissare la data di commissione del reato al 4 giugno 2017, il termine prescrizionale si sarebbe maturato il 29 maggio 2025, quindi in data successiva alla pronuncia della sentenza impugnata. Il computo tiene conto di 176 giorni di sospensione: 84 giorni per il rinvio dal 27 giugno 2022 al 19 settembre 2022 e 92 giorni per il rinvio dal 5 novembre 2024 al 5 febbraio 2025.
La Corte chiarisce poi che l’inammissibilità del ricorso per cassazione non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude la possibilità di rilevare e dichiarare la prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata, richiamando Sez. U, n. 32 del 22/11/2000. La memoria difensiva, infine, non aggiunge argomenti decisivi per superare la causa di inammissibilità.
Il ricorso è dunque dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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