Ne bis in idem esecutivo e istanza reiterata di detrazione del presofferto (Cass. pen. Sez. I n. 28808 del 29.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La preclusione del ne bis in idem, sancita dall’art. 649 cod. proc. pen., esprime un principio generale dell’ordinamento e opera anche nella fase esecutiva, con riferimento alle ordinanze del giudice dell’esecuzione. Essa impedisce la riproposizione di un’istanza dal medesimo contenuto già dedotta ed effettivamente decisa, ancorché con pronuncia non definitiva, poiché altrimenti sarebbe consentito alle parti di reiterare ad libitum la medesima richiesta fino all’irrevocabilità determinata dalla decisione di cassazione. Ne consegue che è inammissibile, ex art. 666, comma 2, cod. proc. pen., la richiesta di detrazione del presofferto che sia mera riproposizione di una precedente istanza, non valendo a differenziarla la sola dedotta erroneità della decisione anteriore.
Il Fatto
Il giudice dell’esecuzione del Tribunale di Firenze ha dichiarato inammissibile la richiesta di detrazione del periodo di custodia cautelare presofferto per altro reato, proposta dal ricorrente ai fini della sua computazione nella pena in esecuzione. Il giudice ha rilevato che l’istanza era già stata presentata, per le stesse ragioni, dapprima alla Corte di appello e poi, dichiarata la propria incompetenza da quella Corte, al medesimo giudice dell’esecuzione, che l’aveva respinta con precedente ordinanza. Ha comunque osservato l’insussistenza dei presupposti di cui all’art. 657, comma 4, cod. proc. pen.
Avverso tale ordinanza il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione dell’art. 657, commi 1, 2 e 4, cod. proc. pen., vizio di motivazione per omessa considerazione del parere favorevole del pubblico ministero e violazione dell’art. 591 cod. proc. pen., sul presupposto che il precedente rigetto poggiasse su un parametro normativo errato. Ha poi depositato motivi nuovi e una richiesta di rinvio per produrre documentazione.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato e aspecifico. Il dato dirimente è che la questione dedotta in sede esecutiva costituisce mera riproposizione di una precedente istanza dal medesimo contenuto, circostanza non contestata. L’ordinanza impugnata aveva correttamente tratto da ciò la declaratoria di inammissibilità ex art. 666, comma 2, cod. proc. pen.
Il percorso argomentativo muove dal carattere generale del divieto di un secondo giudizio. L’art. 649 cod. proc. pen., nello stabilire che l’imputato prosciolto o condannato con sentenza o decreto penale divenuti irrevocabili non può essere di nuovo sottoposto a procedimento penale per il medesimo fatto, esprime un principio applicabile anche alla fase esecutiva e quindi alle ordinanze pronunciate, come nella specie, dal giudice dell’esecuzione.
La Corte richiama sul punto un consolidato indirizzo di legittimità e ne estende la portata: il principio vale anche quando entrambi i procedimenti siano ancora in corso. Da ciò la conseguenza che la preclusione processuale impedisce di riproporre la medesima istanza già dedotta e decisa, pur se con pronuncia non definitiva, dovendosi altrimenti ammettere la ricerca del giudice più favorevole mediante reiterazioni successive.
Il ricorso non si confronta con tale profilo, limitandosi ad affermare la diversità della richiesta per il solo fatto che la precedente sia stata decisa, secondo la difesa, in modo erroneo. Una simile contestazione dell’errore del provvedimento anteriore non vale a sottrarre l’istanza alla preclusione, riflettendo piuttosto l’inammissibilità dell’istanza originaria.
Alla declaratoria consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo le condizioni della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 2000. La Corte esclude infine ogni rilevanza della documentazione per cui era stato chiesto il rinvio, essendo l’inammissibilità fondata su ragioni di rito.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 591 c.p.p. – Inammissibilità dell'impugnazione
- Art. 616 c.p.p. – Spese e sanzione pecuniaria in caso di rigetto o di inammissibilità del ricorso
- Art. 649 c.p.p. – Divieto di un secondo giudizio
- Art. 657 c.p.p. – Computo della custodia cautelare e delle pene espiate senza titolo
- Art. 666 c.p.p. – Procedimento di esecuzione