Inammissibile il ricorso reiterativo sui vizi dell’etilometro e sul diniego di rinnovazione (Cass. pen. Sez. VII n. 33328 del 08.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, perché reiterativo, il motivo di ricorso per cassazione che riproponga le stesse doglianze già esaminate e disattese dal giudice di merito con motivazione logica ed esaustiva. La verifica della regolarità dello strumento di misurazione rientra nelle operazioni di controllo periodico cui l’etilometro è sottoposto per legge, e la relativa contestazione non integra autonomo vizio di legittimità. Il diniego di rinnovazione dibattimentale è censurabile solo se la prova richiesta risulti decisiva e il giudice ne abbia omesso l’assunzione senza congrua giustificazione. È manifestamente infondato il motivo aggiunto che subordini l’applicazione dell’art. 131 bis cod. pen. a una derubricazione del fatto non accolta.

Il Fatto

La Corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Asti, aveva rideterminato la pena per il reato di art. 186, commi 2, lett. c) e 2 bis, d.lgs. n. 285/1992, sostituendo la pena detentiva con quella pecuniaria per una pena complessiva di ammenda.

Il condannato ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi, deducendo la nullità e inutilizzabilità dei risultati dell’etilometro, il vizio di motivazione sulla regolarità del test, l’omessa rinnovazione dibattimentale sulla consulenza di parte e sulla perizia d’ufficio, la mancata assunzione di prova decisiva e la prova della responsabilità. Ha poi depositato memoria con motivi aggiunti, deducendo in via subordinata la mancata applicazione dell’art. 131 bis cod. pen..

La Motivazione della Corte

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile nel suo complesso. I primi due motivi, trattati congiuntamente, sono stati ritenuti reiterativi delle medesime doglianze mosse in appello, cui il giudice di merito aveva risposto in modo esaustivo.

Quanto all’etilometro, la sentenza impugnata aveva precisato che la taratura dell’apparecchio rientra nelle operazioni di controllo periodico cui lo strumento deve essere sottoposto per legge, controllo al quale nella specie era stato effettivamente sottoposto.

Anche il terzo e il quarto motivo sono stati qualificati come riproduttivi di censure già vagliate. La Corte di appello aveva disatteso le conclusioni del consulente di parte, valorizzando il lasso di tempo intercorso tra il sinistro e le due misurazioni, circostanza che induceva a collocare l’assunzione dell’alcol poco prima del sinistro.

Il quinto motivo è stato dichiarato assorbito. Il motivo aggiunto è stato giudicato manifestamente infondato, poiché la richiesta di applicazione dell’art. 131 bis cod. pen. era stata espressamente subordinata alla derubricazione del fatto nell’ipotesi di cui all’art. 186, comma 2, cod. strada, assunto non accolto nel giudizio di merito.

Da qui l’inammissibilità e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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