La contraffazione grossolana non esclude il delitto dell’art. 474 cod. pen. (Cass. pen. Sez. 2 n. 19582 del 28.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Integra il delitto di cui all’art. 474 cod. pen. la detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto, senza che abbia rilievo la configurabilità della contraffazione grossolana. La norma tutela, in via principale e diretta, non già la libera determinazione dell’acquirente, ma la fede pubblica, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e nei segni distintivi che individuano le opere dell’ingegno e i prodotti industriali. Si tratta di un reato di pericolo, per la cui configurazione non occorre la realizzazione dell’inganno. Non ricorre, pertanto, l’ipotesi del reato impossibile qualora la grossolanità della contraffazione e le condizioni di vendita siano tali da escludere la possibilità che gli acquirenti siano tratti in inganno.
Il Fatto
La Corte di Appello di Bari, in riforma della sentenza del Tribunale di Bari, aveva dichiarato l’imputata responsabile dei reati di cui agli artt. 474 e 648 cod. pen., per aver detenuto per la vendita un quantitativo di 1.128 calzature riproducenti un modello del marchio Nike, sequestrate dalla G.d.F. presso la Dogana di Bari.
Avverso la sentenza d’appello, l’imputata proponeva ricorso per cassazione, deducendo, con il primo motivo, l’erronea qualificazione dei fatti in termini di contraffazione del marchio e non di mera imitazione di un modello registrato, nonché il travisamento delle risultanze peritali in ordine all’inidoneità delle scarpe a confondere il consumatore medio. Con il secondo motivo, lamentava il travisamento della prova in ordine al valore economico delle scarpe sequestrate, deducendo che l’erronea indicazione di tale valore avrebbe impedito la valutazione della particolare tenuità del fatto.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha ritenuto il ricorso complessivamente infondato. Quanto al primo motivo, ha ribadito il consolidato orientamento secondo cui il delitto di cui all’art. 474 cod. pen. tutela la fede pubblica e non la libera determinazione dell’acquirente, configurandosi come reato di pericolo. Ne consegue l’irrilevanza della grossolanità della contraffazione, che non dà luogo all’ipotesi del reato impossibile.
La Corte ha altresì precisato che la tutela penale di cui all’art. 474 cod. pen. è applicabile anche alla contraffazione o alterazione dei modelli registrati. Nel caso di specie, la Corte di merito aveva escluso la grossolanità della contraffazione con motivazione non illogica, avendo accertato la riproduzione quasi fedele di elementi comuni alla calzatura originale, senza che rilevasse l’assenza del marchio sui prodotti sequestrati.
In ordine al secondo motivo, la Corte ha rammentato che il vizio di motivazione per travisamento della prova può essere dedotto solo se il dato travisato abbia avuto un ruolo decisivo nell’economia della motivazione, tale da compromettere irrimediabilmente il procedimento logico della decisione. Nel caso in esame, la motivazione impugnata fondava la prova della illiceità della condotta su elementi diversi ed autonomamente in grado di sorreggere il giudizio di responsabilità.
Infine, è stato ritenuto non consentito il motivo relativo all’omessa valutazione della tenuità del fatto, non risultando che in sede di appello fosse stata invocata la richiesta di assoluzione per particolare tenuità del fatto. Al rigetto del ricorso è conseguita la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese di assistenza e difesa sostenute dalla parte civile.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 474 c.p. – Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi
- Art. 648 c.p. – Ricettazione