Furto consumato se la merce supera le casse del supermercato (Cass. pen. Sez. VII n. 33320 del 08.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel caso di furto commesso presso un supermercato, la fattispecie è consumata e non tentata quando la merce prelevata e sottratta al pagamento supera la barriera delle casse, a nulla rilevando che la condotta si sia svolta sotto il costante controllo del personale incaricato della sorveglianza. Il criterio distintivo tra consumazione e tentativo risiede nella circostanza che l’imputato consegua, anche per breve tempo, la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva. È inammissibile, ai sensi dell’art. 606, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione che deduca una questione non proposta nei motivi di appello, non potendosi annullare il provvedimento su un punto sottratto intenzionalmente alla cognizione del giudice di secondo grado.

Il Fatto

La Corte d’appello di Venezia, con sentenza del 19.12.2024, confermava la pronuncia del Tribunale di Treviso del 23.02.2021, che aveva condannato l’imputato alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro duecento di multa per il reato di cui agli artt. 624 e 625 n. 2 cod. pen., per aver sottratto tre capi di abbigliamento del valore di euro 72,70 presso un esercizio commerciale, con l’aggravante della violenza sulle cose.

Avverso tale sentenza l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo due motivi: la violazione di legge per mancato proscioglimento in ragione dell’invalidità della querela, ex artt. 337 e 122 cod. proc. pen., e l’erronea qualificazione giuridica del fatto, per mancata riqualificazione in tentato furto aggravato.

La Motivazione della Corte

La Cassazione dichiara il ricorso inammissibile, esaminando separatamente i due motivi. Quanto al primo, la doglianza è manifestamente infondata: il motivo mira a sindacare l’accertamento di fatto sulla effettiva legittimazione del soggetto che ha presentato la querela, ma non risulta sollevato nei motivi di appello, con i quali erano stati proposti temi del tutto estranei rispetto alla prova della legittimazione della socia della ditta titolare dell’esercizio commerciale.

Che si tratti di questione di fatto si ricava inequivocabilmente dalla contestazione relativa all’effettivo rapporto tra la querelante e l’attività esercitata nel punto vendita, essendo contestato che costei, benché socia, non fosse presente e non esercitasse alcuna custodia sulla merce sottratta. Sul punto la Corte richiama la propria giurisprudenza: è inammissibile il ricorso che deduca una questione non oggetto dei motivi di appello (Sez. II n. 34044 del 2020), dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento con riferimento a un punto rispetto al quale si configura a priori un inevitabile difetto di motivazione, per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello (Sez. II n. 29707 del 2017; n. 26721 del 2023).

Il secondo motivo, concernente la mancata riqualificazione del fatto in tentativo, è anch’esso manifestamente infondato. La Corte ribadisce che, nel caso di furto presso un supermercato, si ha furto consumato, e non tentato, se con la merce prelevata dai banchi e sottratta al pagamento si supera la barriera delle casse, a nulla rilevando che il fatto sia avvenuto sotto il costante controllo del personale di sorveglianza (Sez. IV n. 7062 del 2014; Sez. V n. 1701 del 2013).

Integra pertanto il furto nella forma consumata la condotta di colui che, subito dopo l’impossessamento, venga bloccato dalla polizia giudiziaria che lo aveva osservato a distanza, poiché il criterio distintivo tra consumazione e tentativo risiede nella circostanza che l’imputato consegua, anche se per breve tempo, la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva (Sez. V n. 48880 del 2018; Sez. V n. 26749 del 2016).

Nel caso in esame i giudici di merito hanno correttamente ritenuto configurata la fattispecie nella forma consumata: l’imputato, impossessatosi della merce, si dirigeva fuori dal negozio attraversando un passaggio attiguo alle casse e alle barriere antitaccheggio, veniva inseguito e costretto a fermarsi e a consegnare parte della refurtiva, riusciva a riprendere la fuga e solo successivamente veniva fermato dalle forze dell’ordine. Da tale ricostruzione è stata correttamente desunta l’acquisizione di una disponibilità autonoma e immediata della refurtiva, tale da integrare la fattispecie consumata. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa (Corte cost. n. 186 del 2000).

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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