Rivalutazione delle prove e concorso di colpa della vittima in cassazione (Cass. pen. Sez. VII n. 33347 del 08.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di motivazione, prefiguri una rivalutazione delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità, senza individuare specifici travisamenti delle emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito. La motivazione del giudice di appello che, sulla base di convergenti elementi probatori, esclude il concorso di colpa della vittima con argomentazioni logiche e coerenti è sottratta al controllo di legittimità. L’accertamento della responsabilità per omicidio colposo con violazione delle norme sulla circolazione stradale, quando sorretto da motivazione esente da aporie logiche, non è censurabile in sede di legittimità.

Il Fatto

La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 19.12.2024, aveva confermato la pronuncia del Tribunale che aveva condannato il ricorrente alla pena di due anni di reclusione per il reato di cui all’art. 589, commi 1 e 2, cod. pen., per una condotta di omicidio colposo aggravata dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale.

Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando il vizio di motivazione e l’erronea applicazione della legge penale in relazione alla valutazione della prova posta a fondamento dell’affermazione di responsabilità.

La Motivazione della Corte

La Sezione VII ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il motivo proposto, osserva la Corte, non è consentito in sede di legittimità, poiché è volto a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità e risulta avulso da una pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito.

La Corte di merito, prosegue il provvedimento, ha confermato la pronuncia di responsabilità con motivazione esente da aporie logiche, fondandola sulle diverse emergenze processuali acquisite agli atti. In particolare è stata valorizzata l’elevata velocità a cui il veicolo veniva condotto, compresa tra 110 e 130 km/h, nonché la circostanza che la figlia della vittima avesse visto la moto che stava impennando prima dell’investimento.

Tali elementi, uniti alle valutazioni del consulente tecnico che aveva descritto il tratto stradale come ben illuminato, hanno indotto i giudici di secondo grado, con argomentazioni logiche, a ritenere escluso il concorso di colpa della vittima. Quest’ultima, pur attraversando la carreggiata lontano dalle strisce pedonali, manteneva comunque una condotta prudente, trovandosi in orario notturno e in un punto di strada ben visibile e illuminato.

Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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